Fisco

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: proroga al 12 giugno 2017 e FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate


Con un comunicato del Mef, pubblicato il 29 maggio 2017 (comunicato n. 89), è stato posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre del 2017. La proroga annunciata da giorni arriva con un comunicato (tardivo) a due giorni della scadenza per l’invio, quando ormai la stragrande maggioranza delle comunicazioni è già stata inviata.

Il comunicato chiarisce che il differimento è contenuto in un Dpcm, su proposta del Mef; il provvedimento è stato firmato ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In merito alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, adempimento introdotto dall’art. 4 del DL 193/2016, si segnala che in data 26 maggio 2017 sono state inoltre pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate una serie di FAQ sulla compilazione; di seguito vengono proposte le risposte più significative.

Acquisti con applicazione del reverse charge – il rigo VP2 (operazioni attive) non va compilato

Domanda: L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?
Risposta: Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

Compilazione rigo VP8 - credito periodo precedente

Domanda: Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?
Risposta: Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

Compilazione rigo VP9 – credito anno precedente

Domanda: Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?
Risposta: Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

Domanda: Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?
Risposta: Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

Domanda: Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?
Risposta: Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-“. A maggior chiarimento, si ipotizzino il seguente caso: Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo. La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000. Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Fatture con IVA a esigibilità differita

Domanda: L'imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'IVA?
Risposta: L'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.
Esonero dalla presentazione della comunicazione – assenza di operazioni rilevanti ai fini IVA nel trimestre

Domanda: Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?
Risposta: L'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.