Legittima la lettera di licenziamento, anche se priva di sottoscrizione quando viene resa in giudizio
Ricorre in Cassazione una lavoratrice dipendente per ottenere il rigetto della pronuncia espressa dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto convalidabile e ratificabile una lettera di licenziamento su cui figurava l'apparente firma dell’allora legale rappresentante della società datrice di lavoro, la quale, sentita come teste, aveva negato di aver sottoscritto la lettera medesima. Trattandosi di falsa sottoscrizione, tale documento, secondo la ricorrente, doveva ritenersi inesistente e quindi non convalidabile ex art. 1399 c.c.
La Cassazione, nella sua pronuncia n. 12106/2017, tuttavia, chiarisce che nel caso di specie ci si trova in una situazione diversa da quella della ratifica di cui all’art. 1399 c.c., dell'atto proveniente dal falsus procurator o dal soggetto che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli. La lettera di licenziamento era stata prodotta nel giudizio di merito, di conseguenza, si applica il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come avviene per la lettera di licenziamento), priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000) nel giudizio pendente nei confronti dell'altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio (e tale è il licenziamento).
Rigettato, quindi, il ricorso della lavoratrice sulla base del seguente principio di diritto: «La produzione in giudizio d'una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima».