Iper ammortamento: nuove FAQ pubblicate dal MiSE
Il MiSE ha pubblicato sul proprio sito una nuova serie di FAQ sull’iper ammortamento, agevolazione che consente la possibilità di maggiorare del 150% la deduzione fiscale delle quote di ammortamento dei beni rientranti nel piano industria 4.0. Di seguito vengono riportate le risposte ai quesiti di maggior interesse.
Sistemi per l'assicurazione della qualità e dispositivi per l'interazione uomo-macchina
Domanda: Per essere considerati ammissibili ai fini dell’iper ammortamento i “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e i “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)” devono rispettare le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 successive caratteristiche elencate nell’allegato A? Risposta: No, il rispetto dell’obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”. Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell’interconnessione.
Beni strumentali in chiave industria 4.0 – caratteristiche obbligatorie
Domanda: Le caratteristiche necessarie elencate nell’Allegato A relativamente a “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti” sono soddisfatte se le corrispondenti funzionalità siano espletate da tecnologie considerate dallo standard di mercato come equivalenti o tecnologicamente più avanzate? Risposta: Le caratteristiche indicate nell’allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile.
Domanda: Il costo di una macchina o di un impianto per il laboratorio di R&S di un’azienda manifatturiera può beneficiare dell’iper ammortamento? In particolare, può comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell’“Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo” anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto? Risposta: L’utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé motivo di esclusione dal beneficio dell’iper ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e che l’azienda svolga un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23 dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Domanda: L’acquisto di beni strumentali (allegato A, legge di bilancio 2017) o beni immateriali (allegato B, legge di bilancio 2017) per la trasformazione in chiave ‘industria 4.0’ di uno stabilimento logistico (interportuale, marittimo...) possono beneficiare della misura dell’iper ammortamento? Risposta: Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.
Beni strumentali in chiave industria 4.0 – integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
Domanda: La caratteristica obbligatoria dell’integrazione automatizzata nel caso di integrazione con il sistema logistico della fabbrica può ritenersi soddisfatta se il sistema di handling comunica attraverso il sistema gestionale di produzione col magazzino che si trova in un altro sito della fabbrica e non presso il sistema di handling? Risposta: L’integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia, posizionamento nel magazzino, ecc.) dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo.
Beni strumentali in chiave industria 4.0 – integrazione automatizzata con la rete di fornitura: sì alle soluzioni cloud
Domanda: Con riferimento al requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata con la rete di fornitura, si chiede se tale comunicazione deve avvenire in modo diretto tra macchine (difficilmente realizzabile visto che le macchine parlano linguaggi diversi). Per soddisfare il requisito, può esser sufficiente che la macchina trasferisca in automatico dati al software gestionale di produzione e da qui, un operatore invii informazioni (…) ai clienti e fornitori oppure è necessario immaginare un sistema di comunicazione che garantisca lo scambio automatizzato dei dati senza il tramite di operatori (quasi come se i gestionali fossero “integrati”)? Una possibile soluzione al problema potrebbe riguardare una soluzione cloud che in automatico genera una comunicazione al cliente al momento della fine della lavorazione. Tale soluzione potrebbe essere corretta per soddisfare il requisito oppure sarebbe ridondante? Risposta: La soluzione cloud permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il processo di comunicazione.
Beni strumentali in chiave industria 4.0 – Macchine e strumenti per la movimentazione
Domanda: Tra gli esempi esplicativi della voce “Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati…”, la circolare 4/E non include le gru edili automontati e le gru a torre, mentre fa espresso riferimento alle gru mobili e alle gru a portale. Il mancato richiamo deve essere interpretato come un’esclusione dal beneficio? Risposta: La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.
Revamping e software embedded
Domanda: I costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario sono agevolabili? Risposta: I costi relativi a un’azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.
Domanda: Nel caso in cui l’integrazione di un bene dell’Allegato A con il sistema aziendale richieda una attività di adeguamento SW svolta da un soggetto terzo (system integrator), tale attività può essere assimilata allo sviluppo di un SW embedded al bene e godere dell’iper ammortamento? Esempio: l’integrazione di una macchina può richiedere la modifica al SW del costruttore originario dell’apparecchiatura e del SW aziendale. Queste attività sono generalmente affidate a system integrator specializzati e il risultato dello sviluppo non può essere considerato un SW stand alone. Risposta: L’ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente non sono inclusi tra le agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali. Tali spese potrebbero beneficiare del credito d’imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.
Domanda: Un investimento in HW di controllo e relativo SW per il revamping di un bene strumentale riconducibile all’allegato A, finalizzato a rendere quest’ultimo interconnesso e dotarlo delle caratteristiche tali da consentire l’accesso all’iper ammortamento, può essere considerato alla stregua di un SW embedded e godere quindi dell’incentivazione al 250%? Esempio: il revamping di un forno (impianto per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione di materie prime) che doti quest’ultimo dell’HW di controllo e del relativo SW che interconnettono l’intero sistema. Risposta: Se l’investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il revamping è riconducibile alla fattispecie di software embedded ed è pertanto iper ammortizzabile.
Domanda: Nel caso di beni soggetti a revamping è previsto che il bene ammodernato soddisfi le 5+2 caratteristiche. Nel caso di una macchina costruita prima del 1996, e quindi sprovvista della marchiatura CE, per ottemperare al requisito della “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro” è sufficiente uniformarsi all’allegato V del Decreto Legislativo 81/08 oppure è comunque necessario possedere la marcatura CE? Risposta: In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marcatura CE.
Domanda: Nel caso in cui si volesse acquistare dispositivi che rientrano nella categoria indicata al punto 2 del secondo elenco di cui all’allegato A (Sistemi per l’assicurazione della qualità e la sostenibilità) e nel caso in cui si volesse installarli su macchine già esistenti, tale procedimento potrebbe esser considerato come revamping della macchina, nonostante non venga modificata o ampliata la destinazione d’uso del macchinario, né vengano alterati i parametri prestazionali degli stessi? Risposta: In questo caso non si rientrerebbe nella definizione di revamping, poiché non vengono modificate le capacità della macchina ma, tramite l’installazione dei nuovi dispositivi, essa potrebbe essere interconnessa al sistema di gestione aziendale. Pertanto, i nuovi dispositivi potrebbero usufruire dell’iperammortamento a condizione che rispettino il requisito dell’interconnessione.