Circolare 15/E: modello IPEA e scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento
La Circolare n. 15/E/2017 fornisce alcuni chiarimenti circa la possibilità, introdotta dall’art. 25 del D.Lgs. 158/2015, di computare in diminuzione le perdite nell’ambito dei procedimenti di accertamento. In particolare, l’articolo 42, co. 4, del DPR 600/1973, dispone:
- per le perdite di periodo, lo scomputo automatico da parte dell’ufficio competente all’emanazione dell’avviso di accertamento,
- per le perdite pregresse, lo scomputo dal maggior reddito accertato solo su richiesta del contribuente, dopo l’eventuale scomputo delle perdite di periodo.
Tale disposizione, pertanto, prevede che le perdite di periodo siano scomputate in automatico dall’ufficio, con priorità rispetto alle perdite pregresse, all’emanazione dell’avviso di accertamento o in sede di adesione. L’intento del legislatore è di ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta.
Il contribuente può inoltre presentare un’apposita richiesta (modello IPEA) per ottenere lo scomputo delle perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione dell’istanza, fino a concorrenza del loro ammontare. Il modello IPEA è stato approvato con il Provvedimento dell’8 aprile 2016 dall’Agenzia delle entrate, in attuazione dell’art. 25, co. 4, del D.Lgs. 158/2015. Tale provvedimento ha definito i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse da parte del contribuente, oltre agli adempimenti che l’ufficio competente è tenuto a svolgere a seguito della presentazione dell’istanza. Con un successivo Provvedimento del 12 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo Modello IPEA, attualmente in uso, da presentare esclusivamente in via telematica.
La presentazione del modello IPEA è consentita solo nel caso in cui dalla rettifica emerga un maggior reddito, ossia qualora residuino maggiori imponibili dopo l’eventuale disconoscimento delle perdite di periodo da parte dell’ufficio accertatore. La medesima possibilità è riconosciuta anche a seguito di accertamento con adesione.
L’IPEA è composto dal frontespizio, in cui devono essere riportati gli estremi dell’atto contenente la pretesa fiscale (avviso di accertamento, invito a comparire o processo verbale di constatazione) e i dati identificativi del soggetto interessato e dal quadro US, in cui è necessario indicare i dati relativi alle perdite disponibili per le quali si chiede l’utilizzo a scomputo del maggior imponibile accertato/definito.
In particolare, nel quadro US le perdite sono distinte per natura in:
- perdite utilizzabili in misura limitata, nel limite dell’80 per cento del maggior imponibile accertato, ma senza limiti temporali (ai sensi dell’art. 84, co. 1, Tuir);
- perdite utilizzabili in misura piena e senza limiti temporali, perché realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva (ai sensi dell’art. 84, co. 2, Tuir e dell’art. 8, co. 3);
- perdite soggette a scadenza, distinte per periodo di realizzo, quali ad esempio le perdite di cui all’articolo 84 del Tuir vigente fino al 6 luglio 2011, le perdite di cui all’art. 8, co. 3, primo e secondo periodo del Tuir, le perdite di cui all’art. 101, co. 6, del Tuir.
La Circolare n. 15/E chiarisce, inoltre, che non è necessario rispettare alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, se il contribuente possiede perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente scegliere quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.
Si ricorda infine che...
la struttura deputata alla lavorazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite IPEA sarà lo stesso ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento.