Il conduttore paga i canoni del preavviso anche se l’immobile è rilasciato prima della scadenza per inadempimento del locatore
I canoni di locazione correlati al periodo di preavviso minimo sono dovuti a prescindere dal fatto che l’immobile sia stato restituito anticipatamente per inadempimento del locatore, salvo che questi vi abbia espressamente rinunciato, accettando la riconsegna anticipata dell’immobile.
Così si è espressa con ordinanza (n. 11778/2017) la Corte di Cassazione, cassando con rinvio la sentenza dei giudici d’appello, in un recente caso in cui un immobile preso in locazione era stato rilasciato per grave inadempimento del locatore, prima della naturale scadenza prevista nel contratto.
Nel merito, i giudici d’appello avevano riformato la decisione dei giudici di prime cure, i quali avevano condannato il conduttore al pagamento dei canoni dovuti al locatore fino alla naturale scadenza del contratto; diversamente, i giudici di secondo grado avevano dichiarato che, avendo il conduttore legittimamente esercitato il recesso per gravi motivi (ex art. 27, ult. co. I. n. 392/78), la domanda di pagamento dei canoni avanzata dal proprietario dell’immobile doveva essere rigettata.
Con l’odierna ordinanza, la Corte di Cassazione ha cassato la suddetta decisione, rilevando che i giudici di merito dovranno riformulare il proprio provvedimento, alla luce del principio per cui “nel caso di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma, della I. n. 392 del 1978, l’effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile” (Cass. n. 12157/2016).