Fisco

PEX e holding: i chiarimenti della Circolare 7/E


Per holding si intendono le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E chiarisce che, in presenza di holing, i requisiti per poter beneficiare del regime PEX (residenza fiscale in uno Stato non black list e esercizio di un'attività commerciale) vanno verificati in capo alle società partecipate.

La disciplina che regola la cessione di partecipazioni relative a una società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni fa riferimento a società holding residenti in Italia e a società holding residenti all'estero.

Nell'ipotesi di società holding residenti in paesi black list, il socio residente in Italia, per poter applicare il regime PEX sulla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in tale holding, deve aver presentato istanza di interpello a dimostrazione che dalla partecipazione nella holding non ha conseguito "sin dall'inizio del periodo di possesso" l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. E in sede di interpello, l'Amministrazione finanziaria verificherà che il reddito della società holding estera residente in paesi black list sia formato per almeno il 75% da redditi prodotti in Stati non black list soggetti a tassazione ordinaria, condizione che deve sussistere sin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione nella holding estera black list.

L'unico caso in cui l'obbligo di interpello decade si verifica se il reddito della holding black list sia stato tassato per trasparenza in capo al socio residente in Italia, sin dall'inizio del periodo di possesso, secondo la disciplina CFC.

La Circolare n. 7/E precisa inoltre che, partendo dalla nozione della partecipation exemption, che comporta l'esenzione delle plusvalenze e la simmetrica indeducibilità delle eventuali minusvalenze, occorre valutare attentamente anche la carenza dei requisiti che impediscono l'accesso al regime della PEX, affinchè non venga indebitamente determinata al solo scopo di avvalersi di benefici fiscali; in particolare la residenza in un paese black list può essere oggetto di controllo per verificare che non sia determinata al fine di ottenere la deducibilità della minusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione.

Ultima precisazione in tema di holding va fatta in merito al periodo di tempo in cui devono perdurare i requisiti di commercialità e residenza: secondo l'Agenzia delle Entrate in caso di società holding la residenza fiscale della partecipata in uno Stato non black list deve perdurare "sin dall'inizio del periodo di possesso" e pertanto, quando la partecipata è localizzata in un paese black list, il mancato conseguimento dell'effetto di localizzare i redditi in uno Stato a fiscalità privilegiata va provato "sin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione". Il requisito invece della commercialità deve sussistere in capo alla partecipata almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore alla cessione.


Riepilogo dei temi principali