Farmacie - IVA esenti o con IVA le prestazioni svolte nei locali?
Le prestazioni rese in farmacia per le quali l'Agenzia interviene a chirire sono:
- Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori sociosanitari
- Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo
- Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello
- Servizi di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, riscossione delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti
Si ricorda che ...
l’esenzione IVA è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione), ne discende che il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione.
Infatti l'Agenzia ha è già intervenuita chiarendo che .....l’esenzione da IVA alle 4 prestazioni sanitarie "deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende."
Sulla base di tali presupposti l'agenzia chiarisce che:
a) Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari
Nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all’esenzione da IVA.
Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo
Ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Quindi in questo caso i corrispettivi sono soggetti a IVA
Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello
Queste prestazioni sono così definibili:
"la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;"
L'agenzia - in questo caso - evidenzia che se i servizi in questione siano prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell’articolo 3 del D.M. 16 dicembre 2010, appare soddisfatto l’enunciato duplice requisito oggettivo e soggettivo, con la conseguente applicabilità dell’esenzione IVA.
Quindi vale l'esenzione IVA.
Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti
L'agenzia in questo caso chiarisce che tale servizio - disciplinato dagli articoli 3 e 9 del D.M. 8 luglio 2011 - è soggetto all’imposta ad aliquota ordinaria, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi
l’articolo 22, comma 1, n. 4) del decreto IVA, ai sensi del quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, "4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;"
In questa definizione l'Agenzia riconosce rientrare le farmacie e quindi conferma non esserci preclusioni alla certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni dedotte nella presente istanza mediante scontrino fiscale contenente
- la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati
- l’indicazione del codice fiscale del destinatario, in linea con quanto disposto per la certificazione dell’acquisto di medicinali dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Ovviamente i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.
a) Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari