Nuove regole e specifiche tecniche per la trasmissione degli indirizzi PEC al REI da parte degli operatori finanziari
Il provvedimento n. 90677 del 10.05.2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, del provvedimento del 12 novembre 2007 e del provvedimento del 20 giugno 2012” rivede e aggiorna le precedenti norme relative alla sezione dell’Anagrafe Tributaria denominata “Registro Elettronico degli Indirizzi”, “REI” o “Registro” costituito con Provvedimento n. 188870 del 22.12.2005. Il Registro con il nuovo provvedimento viene articolato in sezioni distinte destinate ad accogliere gli indirizzi PEC degli operatori finanziari tenuti agli adempimenti relativi alla comunicazione per rispondere agli obblighi in materia di indagini finanziarie e monitoraggio fiscale.
L’odierno provvedimento, pertanto, costituisce il nuovo ed unico riferimento normativo nella definizione delle regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI da parte di tali soggetti.
Nello specifico, il Provvedimento:
- individua i destinatari dell’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi (ovvero, gli operatori finanziari tenuti all’obbligo di comunicazione in ragione di indagini finanziarie previsti dal provvedimento 22 dicembre 2005; i destinatari delle richieste in materia di monitoraggio fiscale; le istituzioni finanziarie italiane tenute ad effettuare la comunicazione ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale);
- prevede regole specifiche per l’inserimento dei dati nelle nuove sezioni;
- definisce nuove specifiche tecniche in relazione alle modalità di trasmissione della comunicazione al Registro dell’indirizzo di posta elettronica certificata, allegando uno specifico tracciato record da utilizzare obbligatoriamente a partire dal 1 giugno prossimo;
- dichiara la garanzia della sicurezza dei dati trasmessi grazie a misure di crittografia dei dati, controllo degli accessi agli archivi informatici, cifratura degli archivi.
Termini per l'invio della comunicazione
Per quanto riguarda i termini per effettuare la comunicazione, il provvedimento stabilisce che i soggetti di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo di iscrizione al REI, sono tenuti a comunicare gli indirizzi PEC e le altre informazioni associate alla casella PEC (come denominazione del soggetto obbligato, codice fiscale, sede legale, dati di contatto, ecc) al Registro entro 30 giorni dall’evento; le modifiche alle informazioni comunicate vanno effettuate entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo, tenendo presente che la comunicazione di aggiornamento o variazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della stessa.
La comunicazione al REI di un indirizzo di posta elettronica certificata non idonea perché non valida o non attiva, equivale al mancato invio dell’indirizzo.
I soggetti che cessano l’attività o per i quali viene meno l’obbligo della tenuta della casella di posta elettronica certificata devono richiedere, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento presupposto, la cancellazione dal REI, indicando lo specifico motivo di cessazione, in caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato il termine è di 60 giorni. La richiesta di cancellazione al REI per cui il competente Ufficio dell’Agenzia accerta l’assenza dei presupposti non è accolta se permangono gli obblighi in capo al soggetto. Fino alla cancellazione definitiva che ha effetto dopo 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti iscritti non possono procedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata e sono tenuti a dare riscontro alle richieste pervenute dagli organi procedenti.
Le richieste e le comunicazioni inviate ai soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione dagli enti ed organismi della pubblica amministrazione, ai sensi delle disposizioni di legge in relazione alle quali è obbligatoria la comunicazione dell’indirizzo di PEC per le rispettive sezioni del REI, si intendono regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni presenti nel Registro al momento dell’invio.
Per i soggetti diversi dagli operatori finanziari, si continua ad applicare quanto previsto nella Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014, e pertanto, l’indirizzo PEC è acquisito direttamente dal pubblico elenco denominato INI-PEC.
L’Agenzia delle Entrate informa che pubblicherà sul sito eventuali correzioni o implementazioni al tracciato record e alle specifiche tecniche in un’ottica di miglioramento delle regole di compilazione e trasmissione dei dati.