Fisco

Società di persone in liquidazione e regime agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci


L’articolo 1, commi dal 115 al 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto un regime fiscale agevolato nell’assegnazione dei beni ai soci da parte delle società di persone poste in liquidazione. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.26/E del giugno 2016 aveva già precisato in merito, a suo tempo, che

  • le società che si avvalgono dell’agevolazione in esame devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; 
  • l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva;
  • l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata.

Ai fini dichiarativi, l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – come modificato dall’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cd. decreto semplificazioni) – dispone che anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES.

Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 54/E del 2 maggio 2017, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso prima del 31 dicembre 2016 presentano la dichiarazione dei redditi in forma non unificata, mediante il modello dichiarativo dell’anno precedente. Ne consegue che le società di persone poste in liquidazione nel corso del 2016 devono compilare –per il periodo di imposta ante liquidazione – il modello UNICO SP 2016, anno di imposta 2015, approvato nel corso del 2016, trattandosi di società con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare. Considerando che tale modello non prevede la sezione per riportare i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate ritiene che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del cd. comportamento concludente, disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Di conseguenza, le suddette società di persone esercitano validamente l’opzione rispettando tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento ed effettuando il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovutaI soggetti interessati sono tenuti ad ogni modo a redigere un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta per la definizione dell’opzione in parola, che potranno inviare all’Ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli Organi di controllo.