Fisco

Depositi IVA con modalità di estrazione variabili a seconda della provenienza dei beni


L’estrazione dei beni dal deposito IVA per l’utilizzo o la commercializzazione in Italia dà luogo al versamento diretto dell’imposta, con divieto di compensazione sia “orizzontale” che “verticale”. Se, invece, i beni sono di provenienza intra o extracomunitaria, si applica il sistema del reverse charge, anche se sono stati ceduti durante la custodia nel deposito.

Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55 del 3 maggio 2017 sulla nuova disciplina dei depositi IVA dopo le modifiche operate dal D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2017.

Dal 1° aprile 2017, le modalità di applicazione dell’IVA in sede di estrazione dei beni utilizzati o commercializzati nel territorio dello Stato dipendono dalla provenienza dei beni, che può essere nazionale oppure intracomunitaria/extracomunitaria. Nella prima ipotesi (beni oggetto di acquisto interno), l’IVA dovuta in sede di estrazione è versata direttamente dal gestore del deposito, con divieto di compensazione “orizzontale” ex art. 17 del DLgs. n. 241/1997. Sul punto, l’Agenzia chiarisce che è vietata anche la compensazione “verticale”, cioè in sede di liquidazione IVA periodica, evitando in tal modo che il depositario diventi solidalmente responsabile non solo del versamento, ma anche della correttezza della compensazione effettuata dal soggetto che provvede all’estrazione. Nella seconda ipotesi (beni oggetto di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica), l’estrazione dà luogo al pagamento dell’IVA mediante il meccanismo del reverse charge anche se i beni, durante la custodia in deposito, hanno formato oggetto di una o più cessioni, con base imponibile corrispondente al corrispettivo dell’ultima cessione.

L’Agenzia, al riguardo, precisa infatti che l’applicazione, in sede di estrazione, del revere charge è ricollegata all’operazione relativa all’introduzione dei beni in deposito, a nulla rilevando le successive cessioni degli stessi beni. La procedura dell’inversione contabile, in luogo di quella del versamento diretto, presuppone però che il soggetto che provvede all’estrazione sia a conoscenza dell’origine dei beni, intra o extra-UE. In proposito, l’Agenzia prende in considerazione il caso in cui i beni estratti siano diversi da quelli introdotti in deposito, a loro volta provenienti sia dall’Italia, sia da altri Paesi (UE e/o extra-UE). In tale situazione, che ricorre quando i beni abbiano formato oggetto di un processo di lavorazione, il versamento diretto è limitato alla quota-parte del corrispettivo di vendita corrispondente ai beni di origine nazionale, mentre il reverse charge si applica alla restante somma.