Fisco

Manovra correttiva 2017: novità per detrazione IVA e registrazione delle fatture passive


Con le modifiche introdotte dalla Manovra correttiva 2017, si riduce il termine decadenziale per l’esercizio della detrazione IVA, che ora coincide con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e, corrispondentemente, è stato adeguato anche il termine di registrazione delle operazioni passive, specificando che deve essere anteriore alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione o, comunque, al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile.

Il D.L. n. 50/2017 è intervenuto sul contenuto degli art. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, riguardanti l’esercizio della detrazione dell’IVA e l’annotazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali di importazione nel registro degli acquisti. In base al previgente testo dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Nella nuova formulazione, continua ad essere previsto che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile”, ma il termine di decadenza della detrazione risulta dimezzato, in quanto viene disposto che tale diritto “è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”, fermo sempre restando il riferimento “alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Al di là della questione se il nuovo termine annuale sia compatibile sul piano unionale, è verosimile ritenere che in sede di conversione del D.L. n. 50/2017 sarà appositamente regolato il regime transitorio, in modo da consentire agli operatori di poter esercitare la detrazione dell’imposta divenuta esigibile negli anni 2015 e 2016, visto che al momento dell’entrata in vigore della novellata disposizione risultava ancora aperto il termine finale di detrazione previsto dalla previgente disciplina.

Le modifiche hanno riguardato, come detto, anche l’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui era previsto che le fatture d’acquisto e le bollette doganali di importazione devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti “anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”. Con la riscrittura della norma, viene stabilito che la registrazione deve essere effettuata “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Il termine finale di registrazione coincide, quindi, con quello di presentazione della dichiarazione annuale “relativa all’anno di ricezione della fattura”, ma con riferimento al medesimo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. Risulta chiaro, pertanto, che i documenti relativi alle operazioni passive non vanno obbligatoriamente annotati, al più tardi, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa. Resta, peraltro, inteso che – secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia e della Corte di Cassazione – l’annotazione delle operazioni passive nel registro degli acquisti non è condizione sostanziale per l’esercizio della detrazione e, in tal senso, si è espressa la stessa Amministrazione finanziaria nella C.M. n. 328/E/1997, precisando che “la legge non subordina l’esercizio del diritto alla detrazione al rispetto dell’adempimento formale. L’obbligo della registrazione di detti documenti, al pari di tutti gli altri adempimenti contabili, continua, perciò, a sussistere per le esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo”.