Fisco

La manovra correttiva introduce maggiori controlli sulle compensazioni orizzontali


Il DL 50/2017, pubblicato nella GU 95 del 24 aprile 2017, ha introdotto diverse novità riguardanti l’utilizzo in compensazione dei crediti erariali (art. 3, DL 50/2017).

Visto di conformità per le compensazioni dei crediti oltre i 5.000 euro

I contribuenti che utilizzano in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (o sottoscrizione alternativa del revisore legale). Prima dell’entrata in vigore del DL 50/2017 il visto di conformità era richiesto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro.

Nel caso in cui l’obbligo di apposizione del visto di conformità venga violato dal contribuente, gli uffici provvederanno al recupero del credito utilizzato in compensazione oltre all’irrogazione di sanzioni e relativi interessi.

Le novità introdotte dalla manovra correttiva non riguardano invece le compensazioni interne, anche dette verticali (ad es. IVA da IVA) o il modello per richiedere il rimborso/compensazione dell’IVA trimestrale (modello IVA TR). Nulla cambia anche per i rimborsi IVA che restano senza visto di conformità/garanzia per le eccedenze di credito non superiori a 30.000 euro.

Le compensazioni esterne devono passare dai servizi telematici dell’Agenzia

Tutti i soggetti titolari di partita IVA che utilizzano la delega F-24 (di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997) per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Prima delle modifiche apportate dall’art. 3, co. 3, DL 50/2017 all'art. 37, co. 49-bis, del DL 223/2006, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici delle Entrate era previsto solo per le compensazioni del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro.