Iper ammortamento con maggiorazione del 150% anche per l’ammodernamento dei beni già esistenti
La Legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto l’iper ammortamento al 250% per le imprese che effettuano investimenti in beni con caratteristiche tali da favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’industria secondo il modello “Industria 4.0”. Trattasi degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla stessa legge, per i quali spetta una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione ai soli fini della determinazione della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, pubblicata congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Mise, fornisce alcuni chiarimenti rispetto alla tipologia di beni rientranti nell’agevolazione.
Quali beni rientrano nell’iper ammortamento?
I beni agevolabili possono essere riepilogati in tre categorie:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
I beni appartenenti alla prima delle tre categorie, devono possedere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre i beni devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
La Circolare n. 4/E ha definito una nuova categoria di beni ammissibili che nella legge istitutiva erano invece riportati come una delle ulteriori caratteristiche di cui all’elenco precedente. Trattasi dei dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti; anche tali dispositivi sono agevolabili a condizione che la macchina o l’impianto oggetto di ammodernamento, a seguito del revamping, rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori 2 caratteristiche descritte in precedenza.
I dispositivi, la strumentazione e la componentistica in questione hanno rilevanza autonoma ai fini dell’iper ammortamento, pertanto, essi possono godere della maggiorazione del 150 per cento anche nel caso in cui vengano contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non rientranti nell’agevolazione (ad esempio revamping di un impianto consegnato prima del 2017).
Si ricorda che…
La verifica delle caratteristiche dei beni comporta accertamenti di natura tecnica di competenza del Mise. Qualora il contribuente abbia dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, riguardanti esclusivamente la riconducibilità dei beni tra quelli elencati nell’allegato A, lo stesso può acquisire autonomamente il parere tecnico del Mise, limitandosi a conservarlo, senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate. Nei casi di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie il contribuente può invece presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.