Invalido l’accertamento basato sullo studio di settore che non specifica i concorrenti presi a confronto
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici tributari d’appello, i quali avevano ritenuto ingiustificato e non provato l’aumento di una percentuale di ricarico pari al 200% del valore dichiarato da un ristoratore d’asporto, a seguito di accertamento induttivo svolto utilizzando i parametri degli studi di settore, ricalcolando così, in maggior misura, il reddito da questi esibito in sede di dichiarazione dei redditi.
Ma la Cassazione, che nel caso di specie ha deciso con ordinanza (n. 9932/2017), ha respinto il ricorso delle Entrate, confermando la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto eccessiva la stima delle Entrate, data la presenza di un numero elevato di concorrenti nella zona considerata e non sufficientemente motivata la decisione del fisco, in quanto nell’accertamento non venivano precisate le imprese assunte a confronto con quella del contribuente.
I giudici di legittimità, infatti, hanno precisato che per avere valore gli studi di settore effettuati dall’Agenzia delle Entrate nei propri accertamenti devono riportare il periodo considerato e le imprese prese a confronto con quella del contribuente, in mancanza di tali prove, l’accertamento non può ritenersi valido.