Super ammortamento: proroga della maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
La Legge di bilancio 2017 ha prorogato anche per il 2017 l’operatività del super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni (art. 1, co. 8, Legge 232/2016). Viene pertanto riproposto il super ammortamento, ossia la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei suddetti beni, con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
La disciplina del super ammortamento, introdotta in origine dall’art. 1, co. 91 della Legge 208/2015 (Stabilità 2016), nella versione post proroga accoglie alcune modifiche all’ambito oggettivo di applicazione: rientrano nel super ammortamento tutti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, acquistati in proprietà o in leasing, ad eccezione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis) del Tuir. Si tratta dei veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali (ad esempio le auto aziendali con deducibilità dei relativi costi limitata al 20%) e dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (autovetture con deducibilità del costo limitata al 70%).
Restano invece invariate le altre esclusioni già disposte della norma istitutiva, secondo la quale non rientrano nell’agevolazione:
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni a noleggio o con contratti di locazione operativa;
- i particolari beni di cui all’allegato n. 3 della Legge di Stabilità 2016.
Le disposizioni del super ammortamento trovano applicazione con riferimento ai beni materiali caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività svolta dall’impresa destinataria dell’agevolazione; i beni dovranno quindi essere strumenti di produzione impiegati all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Si ricorda che…
La maggiorazione del 40% opera come una deduzione extra-contabile, ossia con effetti solo ai fini delle imposte sui redditi e con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria. Il beneficio non ha alcun effetto ai fini civilistici mentre in dichiarazione dei redditi si avrà un incremento del 40% della quota di ammortamento annua (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
Ai fini della determinazione della maggiorazione del 40% il costo del bene agevolabile può essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. Il super ammortamento è cumulabile con altre misure di favore salvo divieti di cumulo disposti dalle norme che disciplinano le altre misure.