Fisco

Anche se la segretaria è in outsourcing, il professionista paga l’IRAP


La Cassazione, con la sentenza n. 9477/2017, accoglie il ricorso delle Entrate avverso la decisione dei giudici d’appello, secondo i quali il servizio di segreteria e telefonia fornito al professionista con un contratto di collaborazione esterna, non implica la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa esterna, necessaria ai fini del versamento dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.

Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, se la collaborazione è continuativa e rilevante, il fatto che il professionista si avvalga di tali servizi con un contratto di outsourcing (e non a mezzo di contratto di lavoro dipendente), non rileva ai fini del versamento dell’imposta.

Infatti, “in tema d'Irap, in base all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, presupposto dell’imposta è la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa "esterna" che ricorre allorché il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, non essendo sufficiente l'assenza di limitazioni e controlli da parte di altri soggetti” (Cass. n. 22468 del 04/11/2015).
 L’"auto-organizzazione" del professionista è quindi un elemento essenziale per il versamento dell’ imposta, ma non sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull’apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa.

Ulteriori precisazioni

In proposito è stato, inoltre, precisato, sempre in sede di legittimità (Cass. 25 settembre 2013, n. 25019), che per potersi applicare la norma è necessario che la specifica capacità contributiva del professionista sia estesa e rafforzata da un’attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente. Ad ogni modo, la Corte in altra occasione ha avuto modo di precisare che anche il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma considerevole e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevando che la struttura posta a supporto e consolidamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in forza di un contratto di fornitura (Cass. 28/04/2010 n.101.5 05 - 02/2015 n. 2099).

Ne consegue che, nonostante il contribuente non si avvalga di dipendenti, ma di collaboratori esterni ed autonomi ingaggiati mediate la sottoscrizione di un contratto di servizi, ciò non esclude di per sé la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni. Se, dunque, tali prestazioni di servizi in outsourcing hanno carattere continuativo e rilevante, il professionista è tenuto a versare l’Imposta sul Reddito per le Attività Produttive, rientrando nell’ ipotesi di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.