Lavoro

Collocamento obbligatorio: Modalità di assunzione in caso di diffida


Il caso

L'Ispettorato Interregionale del lavoro di Milano ha formulato richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 15914 del 22/12/2016, in merito alla stipula della convenzione (di cui all'art. 11 Legge 68/1999) in caso di assunzione di disabili in seguito a diffida.

Ricordiamo che...

Il termine entro il quale i lavoratori sono tenuti ad assumere persone con disabilità è pari a 60 giorni decorrenti dal momento dell'insorgenza dell'obbligo, trascorsi i quali, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo per cause imputabili al datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto al versamento di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato. Per la violazione di quanto sopra trova applicazione la procedura della diffida che prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. Decorso il termine di 60 giorni il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica

 La diffida permette all'amministrazione di intimare il datore di lavoro a regolarizzare le inosservanze fissando un termine perentorio entro cui adempiere alle prescrizioni impartite. L'adempimento comporta l'ammissione al pagamento della sanzione in misura pari al minimo edittale ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il ritardo o la mancata assunzione di persone con disabilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ed è diffidabile ex art. 13 D.Lgs. 124/2004. Nel caso in cui la scopertura sia ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione della richiesta di assunzione o di una richiesta di convenzione entro il termine di 60 giorni, la diffida dovrà avere ad oggetto l'effettuazione dell'adempiemento omesso, ossia la presentazione della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro. 

Il diritto al pagamento della sanzione minima è riconosciuto a chi si adegua e ottempera nei termini della diffida per assumere effettivamente, non già ricorrendo alla convenzione (strumento utilizzabile solo in un momento antecedente all'intervento ispettivo). La tempestività dell'assunzione entro la data fissata con la diffida verrebbe meno nel caso di stipulazione delle convenzioni di cui all' art. 11. Questo prevede che gli uffici competenti stipulino con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali. Si avvia un iter procedimentale con una serie di adempimenti che non consentono di predeterminare il momento esatto dell'assunzione del disabile. Il termine tipico previsto in caso di diffida per adempiere è di 30 giorni. 

Il parere del Ministero

In risposta al quesito avanzato si ritiene che ai fini dell'adempimento della diffida le uniche modalità di assolvimento dell'obbligo sono la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici, evidenziando che queste previsioni appaiono in linea con quelle dell'art. 7, comma 1 bis della Legge 68/1999.