Circolare n. 6/E: ulteriori chiarimenti sul bonus acquisto strumenti musicali nuovi
La legge 232/2016 (art. 1, co. 626) ha introdotto un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il percorso di studi frequentato dallo studente. Tale agevolazione consiste in uno sconto sul prezzo di vendita applicato dal rivenditore, al quale sarà riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
L’agevolazione differisce da quella già prevista per il 2016 per la più ampia platea di soggetti beneficiari, oltre che per la diversa misura dello sconto.
Beneficiari
Lo scorso anno l’agevolazione era riservata solo agli studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Da quest’anno il bonus è concesso agli studenti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati (preaccademici, biennio, triennio e precedente ordinamento), gli iscritti ai licei musicali e coreutici (limitatamente alle sezioni musicali) e gli iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al DPR n. 212/2005, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per fruire dell’agevolazione è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per le iscrizioni 2016-2017 o 2017-2018.
Misura del bonus e strumenti agevolabili
Per quanto riguarda l’entità dello sconto, in precedenza il bonus era riconosciuto entro la soglia massima di 1.000 euro e, in ogni caso, entro i limiti del prezzo di acquisto. Da quest’anno il bonus è concesso nel limite del 65 per cento del prezzo finale dello strumento, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 2.500 euro. Per non danneggiare gli studenti che hanno ottenuto il bonus lo scorso anno, con il provvedimento prot. n. 50771 del 14.03.2017 l'Agenzia delle entrate ha previsto che chi ha fruito dell’agevolazione per l’acquisto di uno strumento musicale nel 2016, potrà accedere all’agevolazione anche nel 2017, al netto dello sconto ottenuto l’anno precedente.
Il bonus viene concesso una tantum per l’acquisto di un solo strumento musicale nuovo; il contributo spetta allo studente anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento musicale quale, ad esempio, il piatto della batteria, ma non è riconosciuto per l’acquisto di beni di consumo (ad esempio corde o ance).
Lo strumento musicale deve essere coerente, affine o complementare al corso di studi frequentato dallo studente, in base alle dichiarazioni di conformità e agli obiettivi disciplinari del corso di studi (si veda la tabella riportata nell’allegato 2 del provvedimento prot. n. 50771). Qualora il corso dei conservatori e degli istituti musicali non sia presente nel citato allegato 2, sarà lo stesso istituto di appartenza ad attestare la coerenza tra il corso di studi frequentato e lo strumento oggetto dell’agevolazione.
Lo studente interessato ad ottenere il contributo deve richiedere al proprio istituto un certificato d’iscrizione con il quale sia attestata la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo. Gli studenti che hanno chiesto il certificato per beneficiare dello sconto nel 2016 sono tenuti a chiedere un nuovo certificato per ottenere il bonus anche nel 2017.
Lo studente deve consegnare il certificato al produttore o al rivenditore, il quale documenta la vendita mediante fattura (anche semplificata) o ricevuta fiscale o scontrino parlante riportando il codice fiscale dello studente e il prezzo di vendita comprensivo del contributo.
Prima di concludere la compravendita il rivenditore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite entratel o fisconline, una serie di informazioni utili a identificare l’operazione (codice fiscale proprio, dell’acquirente e dell’istituto che ha rilasciato l’attestato, tipologia di strumento musicale, prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA).
Al rivenditore o produttore che applicherà lo sconto sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare del contributo stesso.
Si ricorda che…
Il contributo sarà concesso in base all’ordine cronologico delle richieste trasmesse dal rivenditore, nel limite dei fondi stanziati (15 milioni di euro).