Diritto

Nessun obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici di tabacchi, ricariche e “gratta e vinci”


Con la risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate, precisa che per alcune tipologie di distributori automatici non sussiste l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

A partire dal 1° aprile 2017, coloro che si occupano di cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, salvo rientrare in specifiche tipologie tecniche di distributori automatici come stabilito da apposito provvedimento delle Entrate, hanno l’obbligo di memorizzare e successivamente inviare per via telematica i dati dei corrispettivi derivanti da tali operazioni; tale obbligo è stato previsto dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015, come modificato dal Dl n. 193/2016.

L’Agenzia delle Entrate si era già espressa ampiamente sulla questione con la risoluzione n. 116/E del dicembre 2016, in cui aveva peraltro chiarito che per distributore automatico deve intendersi un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico -dotato di un processore e una memoria -capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
  • un erogatore di beni e/o servizi.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 è stato, inoltre, stabilito che, a partire dal primo aprile 2017, sono tenuti ad effettuare la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi, i distributori dotati delle seguenti caratteristiche:

  • una o più “periferiche di pagamento”;
  • un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
  • un erogatore di prodotti o servizi; 
  • una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.

Diversamente, restano esclusi dall’obbligo suddetto, quei distributori automatici privi delle predette caratteristiche, quelli che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l’attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali), ovvero erogano solo una certificazione fiscale relativa a tale servizio. Inoltre, in linea generale, vanno escluse dall’obbligo anche le operazioni ricadenti nell’alveo del regime IVA, c.d. “monofase”, di cui all’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972. Restano altresì escluse le operazioni anche se effettuate a mezzo di distributore automatico (o vending machine) di cessione di tabacchi e altri beni posti sotto il monopolio di Stato, biglietti e lotterie istantanee e ricariche telefoniche.
Sostanzialmente, precisa l’Agenzia, quando l’imposta sull’operazione effettuata tramite distributori automatici è stata assolta in una fase precedente, senza che chi la compie possa intervenire in qualche misura, quanto stabilito dal d. lgs. n. 127 non trova applicazione.

I rivenditori che gestiscono distributori che erogano contestualmente beni soggetti all’obbligo di invio dei dati mediante invio telematico e beni esclusi, saranno tenuti effettuare la sola trasmissione dei dati relativi ai servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”).

L’Agenzia rammenta che le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere per via telematica sono quelle riportate nell’allegato denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI” di cui alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 giugno 2016.