Iper ammortamento beni industria 4.0: la perizia va corredata da un’analisi tecnica
La legge di bilancio 2017 ha introdotto la possibilità, per i titolari di reddito d’impresa, di incrementare del 150% la deduzione fiscale delle quote di ammortamento (o dei canoni di leasing) dei beni strumentali nuovi rientranti in investimenti finalizzati alla trasformazione dell’industria in chiave 4.0; l’elenco dei beni agevolabili è riportato nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L’agevolazione riguarda principalmente tre categorie di beni:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Per fruire dei benefici dell’iper-ammortamento è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di legge. Tra questi si ricorda che il bene oggetto dell’agevolazione deve essere interconnesso al sistema aziendale, condizione sicuramente non semplice da dimostrare; sul punto la Circolare n. 4/E/2017 ripropone quanto già anticipato dalle Entrate in occasione di Telefisco 2017. Coerentemente alle disposizioni dell’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, un bene strumentale agevolato può essere definito interconnesso qualora:
- scambi informazioni con i sistemi interni (ad esempio con il sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).
I soggetti che acquistano beni di costo unitario superiore a 500.000 euro devono attestare il possesso dei requisiti per accedere all'iper-ammortamento con una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Il professionista incaricato deve dichiarare la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia; ogni perizia (o attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati.
Nel caso in cui il bene acquistato sia di costo unitario inferiore o uguale a 500.000 euro, la sussistenza dei requisiti per accedere all'agevolazione in commento deve essere attestata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante; con la Circolare n. 4 del 2017 le Entrate chiariscono che tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità.
Le Entrate ricordano inoltre che...
Secondo le indicazioni riportate nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in tal caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, nel caso in cui ci sia l’entrata in funzione del bene, senza interconnessione, l’impresa potrà fruire solo della maggiorazione del 40% (super ammortamento) fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.
Quando l’interconnessione del bene avviene in un periodo d’imposta successivo rispetto all’acquisto e all’entrata in funzione del bene è possibile produrre la perizia (o attestazione di conformità) in due fasi separate e successive: una prima perizia basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione.
L'Agenzia delle entrate aggiunge infine che è opportuno affiancare un'analisi tecnica del bene alla perizia/attestazione di conformità. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza di tutte le parti coinvolte nell'operazione (utilizzatore e produttore del bene strumentale, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper-ammortizzata, etc.), l’analisi tecnica deve essere realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione; la documentazione dovrà essere fornita solo su richiesta degli organi di controllo.
Tale analisi tecnica deve contenere:
- la descrizione tecnica del bene agevolato al fine di giustificarne l’inclusione in una delle categorie agevolate (definite dall’allegato A o B della legge di Bilancio), con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori, così come riportato nelle fatture;
- la descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi richiesti dalla norma;
- la descrizione dell’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
- la rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).