Iscrizione alla gestione separata e sezione commercianti del socio amministratore solo se c’è coesistenza delle attività amministrativa e commerciale
I fatti costitutivi dell’ulteriore obbligo contributivo (iscrizione gestione speciale commercianti) devono accertarsi facendo riferimento alle attività lavorative compiute dal soggetto considerato nell’ambito della stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale dell’impresa (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) della stessa.
Così la Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito (sentenza n. 8458/2017) che in primo e secondo grado avevano sostenuto le ragioni di un contribuente, il quale, ritenendo illegittime le cartelle di pagamento notificategli dall’INPS per omesso versamento di contributi relativi alla gestione separata commercianti, si era rivolto ai giudici. Egli, infatti, sebbene socio e procuratore speciale di una srl, non avendo mai prestato attività lavorativa nell’impresa (ma solo attività di coordinamento e amministrazione), riteneva non essere tenuto all’obbligatoria iscrizione alla cassa speciale commercianti dell’INPS; come poi peraltro confermato dalle sentenze di merito, le quali attestavano l’assenza della prova che l’attività di lavoro commerciale fosse svolta con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Il ricorso in Cassazione
L’INPS, tuttavia, proponeva ricorso in Cassazione, la quale, nella sua motivazione, ricorda che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è quella per cui se un soggetto svolge attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), assoggettata ex se alla contribuzione nella gestione separata sui compensi percepiti a tale titolo e nello stesso tempo attività di socio lavoratore della società stessa, è soggetto alla duplice iscrizione quando si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 17076/2011).
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, prevede che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste quando ricorrono le seguenti situazioni:
- titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
- piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.I.);
- partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444/2013, cit.).
Ai fini dell’ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo (iscrizione cassa speciale commercianti), dicono i giudici di legittimità, è necessario verificare la concreta sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore (Cass., 19 gennaio 2016, n. 873).
Non basta, pertanto, il mero svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre, invece, che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza, che vanno accertati considerando nel concreto l’attività personale svolta dal contribuente nell’ambito dell’impresa.