Limite annuo per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA conformi al diritto comunitario
Il tetto di 700.000 euro annui previsto dalla normativa italiana per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA non si pone in contrasto con le disposizioni della Direttiva in materia di rimborsi IVA, ma l’ordinamento interno deve consentire ai soggetti passivi di recuperare il credito maturato entro un termine ragionevole.
La Corte di giustizia, pronunciandosi sulla compatibilità con il diritto comunitario del limite massimo di 700.000 euro per ciascun anno solare, elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA, ne ha sancito la legittimità.
Tale importo massimo, previsto dall’art. 34, comma 1, della L. n. 388/2000, nonché dall’art. 35, comma 6-ter, del D.L. n. 223/2006 per quello di 1.000.000 di euro, si riferisce all’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante Modello F24, oltre che all’esecuzione dei rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale da parte dell’Agente della riscossione.
In via preliminare all’analisi della questione, la Corte sottolinea che la libertà di cui dispongono gli Stati membri nello stabilire le modalità di rimborso dell’eccedenza detraibile non esclude che le stesse debbano essere conformi al diritto comunitario, in particolare al principio di neutralità fiscale, che impone di garantire al soggetto passivo il recupero integrale dell’eccedenza detraibile.
Secondo l’Amministrazione finanziaria italiana, il limite annuo alla compensazione “orizzontale” è giustificato dall’obiettivo della lotta all’evasione fiscale, tenuto conto che il versamento in compensazione di imposte e contributi può facilmente prestarsi a pratiche evasive, non essendo previsto l’obbligo di allegare al Modello F24 la documentazione idonea a provare l’esistenza del credito. La limitazione dell’importo massimo della compensazione è, quindi, preordinato a circoscrivere entro un limite ragionevole la portata del potenziale danno erariale quale conseguenza dei comportamenti illeciti dei soggetti passivi.
Le precisazioni della Corte
Nel merito della questione, la Corte precisa di non essere in grado di valutare se il limite monetario previsto per la compensazione “orizzontale” sia idoneo a raggiungere l’obiettivo della lotta all’evasione fiscale e se tale limite pregiudichi effettivamente i principi comunitari, tenuto conto delle ulteriori possibilità di rimborso del credito IVA previste dalla normativa nazionale.
Fermo restando che, in ogni caso, è il giudice del rinvio a dover stabilire se la legislazione interna rispetti il principio di proporzionalità, la Corte di giustizia conclude affermando che le disposizioni della Direttiva in materia di rimborso IVA non ostano “a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d’imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole”.