Fisco

Rimborsi IVA trimestrali: Modello TR aggiornato


Le istruzioni relative alla compilazione del Modello TR sono state aggiornate per tenere conto delle disposizioni introdotte dai DLgs. n. 127 e n. 128/2015, che hanno previsto ulteriori casi di esonero dalla prestazione della garanzia e dal D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, che ha innalzato a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.

Con il provvedimento del 28 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione del modello TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e le relative specifiche, che sostituiscono pertanto quelle approvate con provvedimento del 21 marzo 2016. L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario al fine di adeguare il modello TR al quadro normativo attuale, in modo in particolare da tenere conto delle disposizioni introdotte dai DLgs. n. 127 e n. 128/2015, che hanno previsto ulteriori casi di esonero dalla prestazione della garanzia e dal D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, che ha innalzato a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.

La principale novità riportata nelle istruzioni, applicabile già in relazione all’istanza del primo trimestre 2017, da presentare entro il 2 maggio 2017, riguarda la compilazione del rigo TD6, in cui deve essere indicato l’ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso. Sul punto, nelle istruzioni viene ricordato che, per l’erogazione dei rimborsi di cui all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.L. n. 193/2016, è stato innalzato a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione della garanzia finanziaria (fideiussione, cauzione in titoli pubblici, ecc.) o della certificazione del credito IVA chiesto in restituzione.

Alla luce delle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/2014, il limite di 30.000 euro è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta. Per i rimborsi di importo superiore a 30.000,00 euro è obbligatoria la prestazione della garanzia finanziaria, anche se in alternativa è possibile prestare la garanzia contabile, costituita dal visto di conformità o dalla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile sull’istanza da cui emerge il credito chiesto a rimborso e da un’attestazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di integrità patrimoniale e di regolare assolvimento degli obblighi contributivo/assicurativi. L’alternativa rappresentata dalla garanzia contabile corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non è ammessa per i soggetti passivi che si trovino in apposite situazioni considerate a rischio per gli interessi erariali.

Le ulteriori novità si riferiscono al rigo TD8, previsto ai fini dell’erogazione prioritaria del rimborso nonché ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia, e al quadro TE, riservato ai soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, tra cui quelli non tenuti alla presentazione della garanzia. Le istruzioni precisano che l’esonero dall’obbligo di garanzia, per i rimborsi di importo superiore a 30.000,00 euro, si applica anche, da un lato, ai soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 ss. del DLgs. n. 128/2015 e, dall’altro, ai contribuenti minori di cui all’art. 5 del D.M. 4 agosto 2016 che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle Entrate in quanto hanno optato per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture.