Fisco

Legittimo l’accertamento induttivo anche se basato su presunzioni tratte da un quaderno


I giudici tributari di primo e secondo grado avevano rigettato le posizioni dell’Agenzia delle Entrate, che dal rinvenimento di alcuni quaderni nella disponibilità dello stesso contribuente, su cui erano annotati fornitori, clienti, prodotti ceduti e relativi importi, aveva desunto lo svolgimento dell’attività commerciale da parte di un imprenditore agricolo, anche se questi, in relazione alla sua attività di agricoltore conservava una contabilità conforme e corretta, ritenendo che il semplice rinvenimento di alcuni quaderni, di dubbia attribuibilità, non potesse essere sufficiente a provare un'attività commerciale non dichiarata, in mancanza di altri riscontri esterni che potessero confermare il quadro indiziario.

L’Agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione, che, con sentenza n. 2886/2017, ha accolto le ragioni del Fisco, chiarendo che la commissione tributaria nella sua pronuncia non ha tenuto conto né applicato correttamente l’orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, secondo cui il rinvenimento di documenti extracontabili legittima l’accertamento induttivo, determinando l’insorgenza dell’onere della prova contraria in capo al contribuente.

La costante giurisprudenza della Cassazione, infatti, ha determinato che in tema di accertamenti IVA, il ritrovamento di una contabilità informale, tenuta su un quaderno (ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 54 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (Cass., 27.3.2006, n. 6949 e Cass. n. 3222 del 14/2/2007).

Peraltro, sempre in tema di accertamento IVA, è stato altresì rilevato che il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tali casi è legittimo l’accertamento effettuato anche in base ad “altri documenti” o “scritture contabili” (diverse da quelle previste dalla legge) o ad "altri dati e notizie" , potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente ricavate da tali risultanze ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; fermi restando, infatti, i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, anche le altre scritture provenienti dall'imprenditore possono operare come prova “contra se”, non potendo tale parte invocare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee (Cass., 20.6.2014, n. 14068).