Fisco

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA


Con provvedimento  n. 58793 del 27 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità, le specifiche tecniche e le tempistiche per la trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e approva il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.

Si ricorda che...

Con il D.L. 193/2016 è stato abrogato l’invio annuale dello “spesometro” e sono stati introdotti due nuovi adempimenti:

  • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

 

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, i contribuenti devono provvedere a trasmettere i dati riferiti alle fatture emesse e registrate, alle bollette doganali e alle note di variazione relative alle predette fatture e in particolare i dati da trsmettere, riferiti al singolo documento, riguardano:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • a data del documento;
  • la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Il provvedimento inoltre approva le "specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture" valide con decorrenza dal 10 luglio 2017. Fino a quella data, i dati delle fatture emesse e ricevute possono essere trasmessi secondo le regole approvate dal provvedimento del 28 ottobre 2016. Le nuove specifiche tecniche saranno valide anche per la comnicazione opzionale di cui all'articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015.

Per quanto riguarda invece la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, il provvedimento in esame ne approva il modello che sarà da inviare esclusivamente in via telematica direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato e che si compone di:

  • frontespizio;
  • quadro VP, da compilare per ciascuna liquidazione periodica, composto dai righi da VP1 a VP14 in cui nei quali occorre indicare, il periodo di riferimento della liquidazione periodica IVA e i dati necessari per determinare l’IVA da versare o a credito per il periodo di riferimento. I contribuenti mensili presenteranno un modulo per ognuno dei tre mesi interessati, mentre i contribuenti trimestrali presenteranno un unico modulo.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione, il provvedimento uniforma per il primo anno di attività le scadenze della comunicazione opzionale dei dati delle fatture ex art. 1, comma 4, D.lgs. 127/2016 con i nuovi termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) stabiliti dal decreto “milleproroghe”.

In dettaglio le scadenze per l'invio possono essere così schematizzate:

 

 

Si ricorda che...

tutte le informazioni trasmesse saranno consultabili dai contribuenti nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi", al fine di instaurare un confronto tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi delle informazioni trasmesse, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Con riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati e l’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere visualizzate nel "Cassetto Fiscale" e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi", sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.