Patent box: concessione in uso del software protetto da copyright e attività connesse
Il caso
Una società di software produce un applicativo dedicato alle aziende del comparto manifatturiero, registrato presso il Registro Pubblico per il Software della SIAE. I ricavi della società derivano principalmente dalla concessione in uso del suddetto applicativo (core business dell’impresa), oltre che dall’attività di assistenza e consulenza relativa ad altri software e/o sistemi operativi di proprietà di terzi. La società interpellante specifica di aver gestito internamente l’ideazione e la realizzazione del software in questione e le successive implementazioni, la ricerca fondamentale (lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze inerenti al bene immateriale) e lo sviluppo sperimentale/competitivo sul prodotto, ossia tutte attività interne riconducibili a parere dell’istante ad attività di ricerca e sviluppo.
L’istante, avendo intenzione di optare dal 1° gennaio 2016 per il regime della Patent box, richiede alle Entrate come individuare le tipologie di utilizzo rientranti nel regime agevolato in caso di reddito derivante dalla concessione in uso del software protetto da copyright e dai conseguenti canoni di assistenza/manutenzione.
Si ricorda che...
la Patent box è un regime opzionale che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), a condizione che i soggetti interessati svolgano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Le disposizioni attuative della suddetta disciplina sono state emanate con un decreto congiunto del Mise e del Mef del 30 luglio 2015, pubblicato nella GU n. 244 del 20 ottobre 2015; in particolare, l’art. 6 definisce quali beni immateriali consentono l’accesso al regime opzionale della Patent box mentre l’art. 7 dispone le tipologie di utilizzo agevolabili.
Le Entrate, dopo aver analizzato il testo del decreto attuativo, chiariscono che le attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright coincidono con le attività d’implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software e, pertanto, la richiesta dell’istante di considerare agevolabili le attività di concessione in uso del prodotto può essere accolta.
Non rientrano, invece, le attività che configurano una forma puramente strumentale all’utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela: si pensi ad esempio alle attività di formazione del personale, il basic help desk, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, ecc. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.