Fisco

Non è società di comodo, se il conseguimento dei ricavi è reso impossibile da situazioni oggettive di mercato


La nozione di “impossibilità” di cui all’art. 30 comma 4-bis della L. n. 724/1994 va intesa non in termini assoluti, quanto piuttosto in termini economici, relativi alle effettive condizioni del mercato.

La Corte di Cassazione respinge così il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la decisione della CTR del Lazio, secondo cui doveva ritenersi infondato l’avviso di accertamento emesso a carico di una srl in liquidazione, che si occupava di acquisto, vendita, permuta e noleggio di macchinari ed attrezzature speciali per lavori edili nel settore pubblico, con cui il fisco aveva valutato la società, come società di comodo costituita a fini elusivi, in quanto disponeva di un unico bene strumentale ed era risultata inattiva nell’anno in cui veniva compiuto l’accertamento.

In realtà la srl, aveva provato nel giudizio di merito che pur essendo stata attiva nel triennio che precedeva l’accertamento, nell’anno successivo non era riuscita a stipulare alcun nuovo contratto di noleggio dell’unico macchinario che possedeva, per questo aveva deciso di venderlo, procedendo alla propria collocazione in liquidazione.

La pronuncia della Cassazione

La Cassazione, nella pronuncia n. 5080 del 28 febbraio 2017, riportando il contenuto di cui al comma 4-bis dell’art. 30 L. n. 724/1994, ha ricordato che in presenza di oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, determinati ai sensi dell’ art. 30 L. n. 724/1994, ovvero che non consentono di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di cui al comma 4, la società interessata, fornendone la prova, può domandare la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive, ai sensi dell’art. 37 bis. Comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Infatti, “in materia di società di comodo, i parametri previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive (e straordinarie), specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto" (Cass. n. 21358 del 2015).

Per la Cassazione, dunque, la frase “oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento (…)” di cui all’art. 30 comma 4-bis della L. n. 724/1994, deve essere intesa in senso non assoluto, ma rapportata alle effettive circostanze del mercato.

La stessa Cassazione ha precisato che, nel caso di specie, le condizioni particolari di un mercato altamente specializzato, in cui poter utilizzare il macchinario e la mancata stipula di altri contratti di affitto della macchina, nel gioco economico della domanda e dell’offerta sono da considerarsi come situazioni oggettive che hanno comportato una situazione di impedimento della società ad operare, in tale contesto, le condizioni dedotte dalla società, pur non integrando gli estremi di una forza maggiore ostativa in assoluto al suo operare sul mercato, portano ad escludere, proprio per il mancato e motivato raggiungimento di un accordo sui termini economici del noleggio del macchinario, che si tratti di società di comodo.

Quanto dedotto dalla società, pertanto, per la Cassazione risulta valido, in quanto è provata l’oggettiva e non contingente situazione di impedimento a svolgere l’attività d’impresa. Rigettato il ricorso delle Entrate.