Fisco

Confermata l’estrazione dei beni dal deposito IVA con autofattura


Dal 1° aprile 2017, l’estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extracomunitaria continuerà ad essere effettuata con autofattura, ma previa prestazione di una garanzia di importo corrispondente all’imposta dovuta e per la durata di sei mesi dalla data di estrazione. Dall’obbligo di garanzia sono esclusi i soggetti che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito, i soggetti in possesso della certificazione AEO o che sono esonerati in base all’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 e i soggetti che soddisfano specifici requisiti di affidabilità.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 23 febbraio 2017, dal 1° aprile 2017 saranno operative le nuove regole che prevedono l’applicazione dell’imposta mediante autofattura per l’estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extracomunitaria subordinatamente alla prestazione di apposita garanzia.

In assenza del suddetto decreto ministeriale, infatti, l’imposta dovuta in sede di estrazione sarebbe stata versata non già con autofattura, ma direttamente dal gestore del deposito, in nome e per conto del proprietario dei beni, con divieto di compensazione “orizzontale”.

La nuova disciplina

In base alla nuova disciplina, la garanzia deve essere prestata, secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta e per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

Sono, tuttavia, previsti degli esoneri, essendo stabilito che dall’obbligo in esame sono esclusi:

  • i soggetti che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito, in applicazione dell’art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993;
  • i soggetti in possesso della certificazione AEO o che sono esonerati in base all’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità);
  • i soggetti considerati virtuosi in quanto soddisfano specifici requisiti di affidabilità, riferiti:
  1. alla presentazione della dichiarazione IVA nei tre anni antecedenti l’estrazione;
  2. all’esecuzione dei versamenti dell’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali alla data dell’estrazione;
  3. all’assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non sia stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nell’anno in corso ovvero nei tre anni antecedenti l’estrazione;
  4. all’assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per delitti sanzionati dal DLgs. n. 74/2000 o dalla Legge fallimentare.

Per i soggetti virtuosi, la sussistenza dei requisiti di affidabilità è attestata dal soggetto che procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità al modello disponibile in bozza sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere consegnata al gestore del deposito all’atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l’intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito, a sua volta, deve trasmettere la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate con le modalità e nel rispetto dei termini che saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.