Fisco

Deduzione IRAP sul costo del lavoro: regole per dichiarazione e rimborsi


La circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2013 fornisce chiarimenti sulla deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente dalla base imponibile IRPEF/IRES e sulla presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse.

Nel documento di prassi sono presentate tutte le regole per orientarsi tra le novità della deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente che i contribuenti possono far valere nelle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES) partendo dalle regole generali e passando per i casi particolari come il regime della trasparenza, il consolidato e i rapporti con il regime delle società non operative. Il documento di prassi si concentra poi sulle istanze di rimborso per le annualità pregresse.

Deduzione analitica dell’IRAP

Acquisito il parere del Dipartimento delle Finanze, la circolare precisa che al contribuente è riconosciuta a regime la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, sia la quota Irap commisurata all’imposta corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato, non ammesso in deduzione, sia il forfetario 10% dell’IRAP versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.

Come fruire della deduzione analitica?

Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l’anno solare, l’IRAP può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (Modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati.

Istanze di rimborso, quando?

Per le annualità pregresse, secondo la normativa (ex articolo 38 DPR n. 602/1973), è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali alla data del 28 dicembre 2011 (data di conversione del DL n. 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.