Fisco

Estrazione dei depositi IVA con reverse charge: approvati i modelli per la costituzione della garanzia


La L. n. 225/2016, di conversione del D.L. n. 193/2016, ha previsto che l’estrazione dei beni di provenienza extracomunitaria, introdotti nei depositi IVA senza assolvere l’imposta, se avviene in esecuzione di atti di utilizzazione o di commercializzazione nel territorio dello Stato è soggetta a IVA in capo al proprietario dei beni con applicazione del sistema del reverse charge. A tal fine, è però previsto l’obbligo di prestare un’idonea garanzia, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione, fatta eccezione per i soggetti che rientrino nelle situazioni di esonero previste dal D.M. 23 febbraio 2017, riguardanti:

  • (i) i soggetti che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito;
  • (ii) i soggetti in possesso della certificazione AEO;
  • (iii) i soggetti esonerati ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità);
  • (iv) i soggetti che soddisfano specifici requisiti di affidabilità.

Rispetto a quest’ultima categoria di soggetti, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 24 marzo 2017, ha approvato il modello per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei suddetti requisiti di affidabilità, che deve essere presentata all’atto della prima estrazione dei beni dal deposito IVA e che è valida per l’intero anno solare. Tale dichiarazione deve essere consegnata al gestore del deposito IVA, che procede alla trasmissione della stessa, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano territorialmente competenti in base al proprio domicilio fiscale.

Con l’approvazione dei modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA, diventa pertanto possibile procedere all’estrazione con il sistema del reverse charge prestando la garanzia se non ricorre una delle ipotesi di esonero precedentemente richiamate.

In particolare, il Provvedimento del 28 marzo 2017 ha approvato:

  • (i) il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l’estrazione di beni da parte dei soggetti che intendono prestare la garanzia secondo le modalità previste, unitamente alle relative condizioni generali che regolano il rapporto tra l’intermediario o la banca presso la quale è costituito il deposito vincolato in titoli di Stato e l’Agenzia delle Entrate;
  • (ii) il modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’estrazione di beni da parte dei soggetti che intendono prestare la garanzia secondo le modalità previste, unitamente alle relative condizioni generali di assicurazione che regolano il rapporto tra la società o banca che rilascia la garanzia e l’Agenzia delle Entrate.