Fisco

Novità sulla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale


Integrando le prime indicazioni fornite con la circolare n. 4/T del 2012, l’Agenzia delle Entrate, con l’odierna circolare n. 3/E, fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alla gratuità della consultazione personale delle banche dati telematiche ipotecaria e catastale.

L’art. 6 commi 5-quater e 5-quinquies del DL n. 16/2012 hanno stabilito la gratuità della consultazione telematica delle suddette banche dati (quindi esenzione del pagamento di imposte ipotecarie e tributi speciali relativi a visure o ispezioni), quando tale consultazione sia effettuata da chi è titolare – anche in parte - dei diritti di proprietà e di diritti reali di godimento sull’immobile oggetto della consultazione. Con l’emanazione del provvedimento delle Entrate del 2 agosto 2016, è stato completato il quadro che consente l’erogazione del servizio di consultazione sia tramite i canali Entratel e Fisconline, che presso gli uffici.

Accesso ai servizi telematici

Mediante l’uso delle credenziali che l’Agenzia rilascia ai soggetti – persone fisiche e giuridiche - che si registrano gratuitamente ad Entratel o Fisconline, è possibile effettuare la consultazione “personale” alle banche dati ipotecaria e catastale. Le persone fisiche accedono mediante l’inserimento delle credenziali e del PIN, quelle giuridiche possono accedere mediante gli intermediari incaricati abilitati dal proprio Gestore.
A questo punto si avvia la consultazione e il sistema, una volta selezionato il soggetto di interesse, consente di visualizzare la lista delle province in cui si trovano i beni di cui lo stesso risulta all’attualità “intestatario catastale”. 
In questa fase è possibile richiedere la visura per soggetto, che viene eseguita a livello provinciale e con riferimento all’attualità.

Il sistema rilascia le informazioni solo se vi è una corrispondenza tra il soggetto richiedente, individuato tramite il relativo codice fiscale e gli immobili di cui il medesimo risulta attuale intestatario negli atti catastali. Pertanto, non potranno essere rintracciate per via telematica:

  • le trascrizioni e le iscrizioni eseguite prima dell’automazione della Conservatoria;
  • quelle in cui gli immobili sono individuati con identificativi catastali diversi da quelli attuali;
  • quelle in cui il soggetto è presente con un codice fiscale diverso da quello del richiedente. 

Per consultare i periodi precedenti all’automazione o ciò che non risulta dal sistema, è possibile rivolgersi ai Pubblici registri immobiliari competenti per territorio.

La gratuità della consultazione è strettamente legata al soggetto titolare dei diritti anche per quota di proprietà o reali di godimento sull’immobile del quale si richiede la consultazione, restando fermo che la richiesta di consultazioni personali può essere avanzata dall’avente diritto anche per il tramite del coniuge o di parenti e affini entro il quarto grado - ovvero del dipendente, per le persone giuridiche - facendo ricorso alle forme “semplificate” di procura previste dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il servizio di visure catastali “personali” è disponibile anche presso gli sportelli decentrati attivi presso alcuni Comuni e presso gli Uffici di Servizi catastali e i Servizi di Pubblicità immobiliare.

Quali documenti si possono consultare in esenzione

Già la circolare n. 4/T aveva, a suo tempo, chiarito cosa si intende per consultazione personale che rientra nell’esenzione al pagamento dei tributi.

Visure Catastali:

Per quanto riguarda le visure catastali, perché la consultazione sia qualificabile come personale, il soggetto richiedente deve risultare iscritto negli atti del catasto, apparendo tra gli intestatari catastali dell’immobile oggetto della consultazione.

Ispezioni ipotecarie:

Per quanto riguarda le ispezioni ipotecarie nei registri immobiliari, il richiedente deve risultare l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà - o di altro diritto reale di godimento - sul bene cui l’ispezione è riferita.

Per individuare la “titolarità attuale”, di norma, si avrà riguardo alla presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, come donazioni, compravendite, decreti di trasferimento e simili e all’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile (in quanto, in tale ipotesi, la titolarità attuale del bene sarebbe venuta meno).

Per quanto riguarda i beni acquistati in comunione da parte di uno dei coniugi che risulta essere l’unico intestatario dell’immobile, la visura o l’ispezione “personali” potranno essere eseguite da entrambi i coniugi in esenzione relativamente ai beni acquistati in regime di comunione legale, essendo i beni stessi di titolarità di entrambi i coniugi, per effetto di tale peculiare regime patrimoniale. Ciò vale anche nei confronti delle parti dell’unione civile ovvero dei soggetti che, sottoscritto un contratto di convivenza, hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Consultazioni escluse dall'esenzione

Sono escluse dall’esenzione al pagamento dei tributi:

  1. le consultazioni fatte in relazione a sequestri e pignoramenti trascritti “a favore” del richiedente, in quanto si tratta, in linea di principio, di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti;
  2. le ispezioni relative a trascrizioni di domande giudiziali, eseguite “a favore” del richiedente;
  3. rientra, inoltre, nell’esenzione solo la consultazione delle ipoteche iscritte a carico, non quelle iscritte in favore del richiedente.

L’Agenzia sta procedendo alla predisposizione di appositi modelli che verranno resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia stessa e presso gli Uffici, al fine di agevolare le richieste di consultazione.