Lavoro

Rottamazione dei ruoli e DURC


L’art. 6 del D.L. 193/2016 ha introdotto e disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti di Riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. È stato previsto che i debitori possano estinguere il loro debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ricorrenti dal termine di scadenza per il pagamento delle cartelle, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli Enti Pubblici previdenziali allo spirare della suddetta scadenza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota 1740 del 09/02/2017 ha avuto modo di chiarire che le ulteriori somme aggiuntive dovute a titolo di sanzioni civili per omissione od evasione contributiva sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione.  

Gli interessi calcolati nella misura degli interessi di mora, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, rientrano nell’ambito delle sanzioni da corrispondere ai fini della definizione agevolata.

Il procedimento prevede la presentazione di una dichiarazione, entro il 31/03/2017, da parte degli interessati, con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Il pagamento delle somme può essere integrale o dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di 3 nel 2017 e di 2 nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 01/08/2017. Entro il 31/05/2017 l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.

Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata entro il 31/05/2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

In materia di DURC il Decreto Ministeriale del 30/01/2015 consente l’attestazione di regolarità nelle ipotesi di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Tenuto conto che il Legislatore ha inteso limitare gli effetti della dichiarazione per la definizione agevolata alla sola impossibilità di procedere al recupero coattivo da parte degli Agenti di Riscossione, si è concluso di non ritenere la fattispecie quale condizione esimente l’obbligo di regolarità contributiva.

La presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Solo a quel punto, con il pagamento delle somme dovute o con il versamento della prima rata, la fattispecie può consentire l’attestazione della regolarità.

La norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite o adempie in misura inferiore al dovuto o in ritardo, perde i benefici previsti.

Relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti di Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino ad eventuale revoca della dilazione concessa.