Omessa o ritardata presentazione di F24 a saldo zero
Con la Risoluzione n.36/E del 20 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate risponde alla richiesta di chiarimenti relativi alla corretta determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione nell’ambito del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, in considerazione delle nuove misure di riduzione introdotte con le lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Le precisazioni delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate precisa che in base all’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Detta disposizione – la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2016 – è stata introdotta dall’articolo 15, comma 1, lett. q), n. 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, al fine di rapportare al decreto legislativo n. 471 del 1997 la sanzione per l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, che precedentemente era regolata dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (conseguentemente, abrogato dall’articolo 32, comma 2, lett. c), del medesimo decreto legislativo n. 158 del 2015).
L’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consente di regolare la violazione commessa presentando successivamente il modello F24 a saldo zero – in cui il contribuente deve specificare l’ammontare del credito e le somme compensate – e versando la sanzione in misura ridotta.
L’art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, introducendo peraltro al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, le lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater), con cui è prevista la riduzione delle sanzioni.
Con specifico riferimento al quantum di sanzione da corrispondere, le Entrate precisano che la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa, a seconda dell’arco temporale in cui il contribuente sana la sanzione, pertanto, dovrà applicarsi la riduzione di 1/9:
- alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (euro 5,56);
- alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (euro 11,11).
Superato il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b- quater) dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00.
In particolare, sarà dovuta la sanzione di:
- euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione (lettera b));
- euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione (lettera b-bis));
- euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione (lettera b-ter));
- euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (lettera b-quater)).
Le sanzioni ridotte saranno arrotondate al centesimo di euro, non essendo più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che sinora è stata usata nei casi di riduzione applicata agli importi espressi in lire.