Diritto

Istruzioni operative per adempiere alla comunicazione da parte delle imprese che trasferiscono all’estero l’attività di call center


Con nota operativa del 1° marzo scorso, il Ministero del Lavoro ha emanato le istruzioni operative destinate agli operatori economici che svolgono attività di call center, che, per garantire la tutela dei dati personali, ai sensi dall’articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha modificato il testo dell’articolo 24-bis contenuto nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono comunicare la propria decisione di trasferire all’estero l’attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il Ministero chiarisce innanzitutto che sono tenuti alla comunicazione, in base all’art. 24 bis, non solo ed unicamente le aziende che svolgono in via esclusiva e prevalente l’attività di call center, ma tutti gli operatori economici che fanno uso di call center, utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell’attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività.

Quando tali soggetti decidono di delocalizzare, trasferendo le operazioni di call center in un territorio che si trovi fuori dall’Unione, anche affidando l’attività a terzi, devono effettuare, 30 giorni prima del trasferimento, la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i lavoratori coinvolti, ovvero il numero complessivo dei lavoratori che, in conseguenza della diversa localizzazione delle attività di call center, abbiano subito una modifica della propria posizione lavorativa (ad esempio per trasferimento, riduzione d’orario o di mansione, licenziamento). Nel comunicare il numero dei lavoratori coinvolti, l’operatore economico è tenuto ad indicare anche l’unità o le unità produttive in cui i medesimi lavoratori sono occupati, nonché le eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa localizzazione.

La comunicazione al Ministero del lavoro e all’Ispettorato del lavoro potrà avvenire a partire dal 28 marzo 2017 attraverso la compilazione di un modello telematico presente sui siti istituzionali delle due amministrazioni (rispettivamente agli indirizzi: www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it).

Per accedere al modello, è necessario, registrarsi al portale Cliccalavoro, qualora non si disponga già di un account sul portale stesso, in questo caso si accede attraverso il consueto “Login”.

Il modello consente anche di adempiere agli obblighi introdotti dal comma 3 del citato articolo 24-bis, relativi ad eventuali delocalizzazioni avvenute antecedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.