Fisco

Deducibilità delle spese legali sostenute dalla società


A seguito della notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di un avviso di accertamento ad una società torinese, con cui le veniva contestata la deduzione di costi non inerenti all’attività d’impresa - nello specifico si trattava di spese legali per cause penali sostenute dai dipendenti querelati da altri dipendenti della società nell’ambito del rapporto di lavoro - la società proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria, che ne accoglieva in parte le ragioni, anche in grado d’appello, rilevando la deducibilità delle spese legali, in quanto costi inerenti e conseguenti, seppur in senso generico, all’attività d’impresa, poiché essi riguardavano vicende aziendali, il cui esito giudiziario avrebbe potuto riverberarsi in senso negativo sull’impresa stessa.

L’Agenzia delle Entrate ricorre allora in Cassazione, contestando la falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, dpr. 917/1986. La Cassazione, accogliendo il ricorso delle Entrate con la sentenza n. 6185 del 10 marzo 2017, chiarisce che nonostante sia incontestabile che le spese legali siano state sostenute dall’impresa per tutelare un proprio interesse, tuttavia, ciò non è sufficiente per giustificarne la deduzione, in quanto manca nel caso di specie l’inerenza dei costi sostenuti, secondo la nozione precisata dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte (Cass. 27 febbraio 2015, n. 4041; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1465; Cass. 27 febbraio 2005, n. 4941), ovvero è assente qualsiasi correlazione fra la spesa con «un’attività potenzialmente idonea» a produrre utili.

A tal proposito la Cassazione, ricorda per di più che la deduzione delle spese di difesa è negata dalla giurisprudenza, anche se il rimborso abbia riguardato spese sostenute dal «legale rappresentante imputato in un procedimento penale, a nulla rilevando che il capo d'imputazione concernesse fatti compiuti nello svolgimento dell’incarico» (Cass. 14 dicembre 2012, n. 23089).

Perché sia soddisfatto il requisito di “inerenza” con l’attività d’impresa è dunque necessario che la spesa sostenuta sia correlata ad un’attività potenzialmente idonea a produrre utili, diversamente i costi sono indeducibili.