Diritto

Trattamento fiscale del certificato di avvenuta registrazione di opere d’ingegno nel Registro Pubblico Generale


In relazione al deposito per ottenere la registrazione nel Registro Pubblico Generale delle opere d’ingegno (RPG), l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 34/E del 16 marzo scorso, chiarisce che sono sufficienti due marche da bollo del valore di euro 16,00, ciascuna apposta su ognuna delle due dichiarazioni presentate dall’istante, non essendo necessario che anche sulla certificazione di avvenuta registrazione dell’opera nel registro, apposta dall’ufficio in calce alla dichiarazione già presentata dall’istante e restituita allo stesso, venga apposta un’ulteriore marca da bollo, in quanto la prima marca, già presente sulla dichiarazione, è sufficiente ad assolvere il pagamento dell’imposta.

Il Registro Pubblico delle opere protette dal diritto d’autore, la cui registrazione assolve alla funzione di pubblicità notizia della paternità dell’opera e della sua pubblicazione, ovvero gli autori o produttori dell’opera indicata nel registro sono ritenuti tali, fino a prova contraria, è stato istituito dall’articolo 103 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini della registrazione di un opera nel registro, un esemplare dell’opera deve essere depositato dall’interessato, allegandovi due dichiarazioni in originale, datate e firmate dal dichiarante entrambe in bollo. L’ufficio, dopo aver acquisito i due originali della dichiarazione di deposito ed inserito nel Registro il contenuto della predetta dichiarazione, provvedendo alla registrazione dell’opera, restituisce un originale della dichiarazione, certificando in esso la eseguita registrazione.

Le precisazioni dell'Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, nella sua odierna risoluzione, precisa che, rientrando il certificato di avvenuta registrazione delle opere d’ingegno negli atti degli organi amministrativi, deve farsi riferimento all’art. 14 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui i certificati rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato sono assoggettati all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 e anche all’art. 13 del DPR innanzi richiamato, che disciplina la “Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio”; in particolare, tale disposizione stabilisce, al comma 3, che “(...) In ogni caso e con il pagamento di un sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: (...) 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa;(...)”.

Tenuto conto che la certificazione attesta l’avvenuta iscrizione dell’opera d’ingegno in un pubblico registro, quale il Registro Pubblico Generale, e viene apposta su un documento che ha già scontato l’imposta di bollo (dichiarazione di deposito dell’opera), deve ritenersi applicabile la previsione recata dal richiamato articolo 13, comma, 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972, pertanto, sull’attestazione di eseguita registrazione non va apposta una ulteriore marca da bollo.