Acquisto intracomunitario non soggetto a IVA se i beni sono contestualmente introdotti nel deposito fiscale utilizzato anche ai fini IVA
Nella risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il regime IVA di alcune operazioni poste in essere da un soggetto IVA di altro Stato UE, identificato ai fini IVA in Italia, attraverso l’utilizzo dell’istituto del deposito IVA, di cui all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993. L’istante ha chiesto chiarimenti in merito:
- all’acquisto di prodotti finiti provenienti da altri Stati membri con consegna nel territorio dello Stato ed introduzione all’interno di un deposito fiscale (non utilizzato ai fini IVA) per la successiva rivendita in Italia o in Stati (UE o extra-UE);
- al trasferimento nel territorio dello Stato di prodotti finiti di proprietà del soggetto non residente, provenienti da altri Stati membri con introduzione all’interno di un deposito fiscale (non utilizzato ai fini IVA) per la successiva rivendita in Italia o in Stati (UE o extra-UE);
- all’immissione in libera pratica nel territorio dello Stato di prodotti finiti con introduzione all’interno di un deposito IVA, ai fini della successiva rivendita in Italia o in Stati (UE o extra-UE);
- all’acquisto di prodotti finiti ceduti da una società italiana nei confronti del numero di identificazione IVA del soggetto non residente, attribuito da uno Stato membro diverso dall’Italia, custoditi all’interno di un deposito IVA, per la successiva rivendita in Italia o in Stati (UE o extra-UE).
In merito ai beni di provenienza intracomunitaria, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del regime sospensivo previsto dall’art. 50-bis, comma 4, lett. a), del D.L. n. 331/1993 in quanto gli acquisti intracomunitari non sono contestuali all’introduzione dei beni nel deposito fiscale utilizzato anche ai fini IVA. Conseguentemente, i beni trasportati/spediti in Italia danno luogo ad un acquisto intracomunitario “in senso stretto” o “per assimilazione”, imponibile IVA ai sensi, rispettivamente, dell’art. 38, comma 1 e 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993.
Per ciò che riguarda l’immissione libera con contestuale introduzione dei beni nel deposito IVA, l’operazione, previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’IVA all’importazione, non dà luogo al pagamento dell’imposta in applicazione dell’art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993.
Infine, l’ultima operazione presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate è quella avente per oggetto la cessione di beni al soggetto UE non residente, che beneficia della non applicazione dell’imposta prevista dall’art. 50-bis, comma 4, lett. c), del D.L. n. 331/1993, se i beni sono introdotti nel deposito IVA in Italia, a condizione che la fattura non sia intestata alla posizione IVA italiana del cessionario estero.
I chiarimenti della Risoluzione n.4/E
La risoluzione n. 4/2017 in commento ha chiarito anche il regime impositivo applicabile in sede di estrazione dei beni dal deposito IVA, confermando che l’imposta si rende dovuta solo per le operazioni di utilizzazione o cessione interna, ossia nel caso in cui i prodotti estratti siano destinati a permanere nel territorio dello Stato. Nella diversa ipotesi in cui i beni estratti dal deposito IVA siano diretti fuori del territorio dello Stato, le cessioni prospettate beneficiano della non imponibilità di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. f) o g), del D.L. n. 331/1993, a seconda della destinazione intracomunitaria o extracomunitaria dei beni.
L’Agenzia ha, inoltre, coordinato l’attuale normativa in materia con le novità in vigore dal 1° aprile 2017, ricordando che, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. n. 193/2016:
- le cessioni di beni con introduzione nel deposito IVA non daranno luogo al pagamento dell’imposta a prescindere sia dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario, sia dalla categoria merceologica dei beni,
- l’estrazione dei beni dal deposito IVA con utilizzazione o commercializzazione all’interno dello Stato sarà soggetta ad imposta con versamento diretto, senza possibilità di compensazione, da parte del gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che estrae, salvo applicazione della procedura del reverse charge, limitata però solo all’ipotesi in cui i beni estratti siano stati precedentemente introdotti in esecuzione di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica (in quest’ultimi caso, previa prestazione di apposita garanzia secondo le modalità da definire con decreto ministeriale).