Legittimo il licenziamento anche se effettuato per migliorare la redditività dell’impresa
La Corte d’Appello di Bologna, riformando la decisione dei giudici di prime cure, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento di un dipendente di una s.p.a. per assenza di giustificato motivo oggettivo, atto a determinare la decisione del recesso dal rapporto di lavoro da parte della società, rilevando che la stessa non avesse provato il preteso momento negativo congiunturale in cui si trovava, necessario per dare legittimità al licenziamento, né aveva dimostrato l’andamento negativo dei ricavi e la conseguente necessaria riorganizzazione aziendale, tali da giustificare una necessaria riduzione del personale.
La Corte di Cassazione, cui la società ha promosso ricorso avverso la decisione dei giudici bolognesi, decidendo con la sentenza n. 4015/2017, ricorda l’orientamento recentemente espresso, (n. 25201/2016), con cui la stessa Cassazione ha chiarito il concetto di giustificato motivo oggettivo che legittima il licenziamento, allontanandosi, peraltro, dalle precedenti decisioni. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che, ai fini della legittimità del licenziamento, sono sufficienti ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro, ivi comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale o ad un aumento della redditività dell’impresa, purchè idonee a determinare un effettivo mutamento organizzativo dell’impresa stessa.
Infatti, sottolineano i giudici, il tenore dell’art. 3 della L. n. 604/1966 non permette di restringere l’ambito di legittimità del recesso alle sole ipotesi di crisi d’impresa accertata, anche perché nè la Costituzione nè il diritto dell’Unione Europea impongono una limitazione ex ante delle ragioni che stanno alla base delle scelte dell’imprenditore, che in nessun caso, possono essere sindacate dal giudice rispetto ai profili di congruità e opportunità.
La scelta dell'imprenditore
Quindi, la scelta dell’imprenditore di ridurre l’organico dell’azienda, è legittima anche se dovuta a finalità che prescindono da situazioni sfavorevoli, ma che comunque sono tese a perseguire la migliore efficienza per l’impresa e l’aumento della redditività della stessa.
Nonostante ciò, perché il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia valido e legittimo, è pur sempre necessario che:
- la riorganizzazione aziendale sia effettiva;
- la stessa si ricolleghi causalmente ai motivi dichiarati dall’imprenditore;
- il licenziamento sia congruo e coerente rispetto all’operata ristrutturazione.
Quando però la società licenziante, come nel caso concreto qui trattato dalla Cassazione, dichiara che il giustificato motivo oggettivo è da riferirsi alla congiuntura negativa e sfavorevole per l’impresa e a presunte difficoltà finanziarie e di mercato, tali da giustificare una necessaria riduzione del personale, mentre il richiamo a tali situazioni sfavorevoli non viene poi provato in giudizio, allora il licenziamento è illegittimo, in quanto le motivazioni addotte dalla società per giustificarne la legittimità non risultano veritiere e, per questo motivo, non possono essere accolte come valide cause per avallare il licenziamento.