Legge di Stabilità 2017: imprese minori ed IRPEF per cassa
La legge di bilancio per il 2017 (Legge 232/2016) ha apportato alcune modifiche all'art.66 del TUIR, in materia di determinazione del reddito per le imprese minori, ossia quei soggetti IRPEF ammessi al regime di contabilità semplificata in relazione al non superamento di determinate soglie di reddito annue (400.000 per le attività di servizi e 700.000 euro per le altre attività).
Fino all'esercizio 2016 tali soggetti determinano il reddito come differenza tra i ricavi ed i costi per competenza economica. Dal 2017 il reddito ai fini IRPEF è calcolato per cassa; in particolare è dato dalla 'differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa'.
La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.
Non vengono apportate modifiche in materia di deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali.
Nel primo anno di applicazione del modificato art.66 del TUIR il reddito è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. A regime rimanenze iniziali e finali sono irrilevanti ai fini del reddito.
Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto all'articolo 66 del TUIR a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Per il principio di derivazione, la base imponibile ai fini IRAP delle società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata che applicano l'art.66 del TUIR si determina con i medesimi criteri di cassa.
Conseguentemente alle modifiche apportate al Testo Unico, le imprese minori adottano l'aggiornato articolo 18 del Dpr 600/1973 in tema di contabilità semplificata: sussiste l'obbligo di annotazione cronologica in appositi registri, diversi tra loro, dei ricavi percepiti e dei costi sostenuti indicando per ciascun incasso/pagamento:
- il relativo importo
- le generalità
- l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua/riceve il pagamento
- gli estremi della fattura o altro documento emesso/ricevuto.
Si ricorda che le ditte individuali e le società di persone possono optare dal 2017 per l'adozione dell'IRI, previo passaggio alla contabilità ordinaria: un’imposta sostitutiva dell’Irpef, determinata per competenza economica e non per cassa, nella misura del 24% sugli utili non distribuiti a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, ossia, reinvestiti nell’impresa.