Opzione per l’IRI dal 2017: nuova tassazione sul reddito d’impresa
La Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’imposta sul reddito d’impresa (IRI). Tale regime opzionale è applicabile dalle imprese individuali, dalle società di persone in contabilità ordinaria (snc e sas) e dalle srl in regime di trasparenza (art. 116, co. 2-bis, Tuir) e consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura del 24% sugli utili non distribuiti a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, ossia, reinvestiti nell’impresa. Con l’introduzione dell’IRI il legislatore ha voluto favorire la patrimonializzazione delle imprese di minor dimensione, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica adottata.
L’opzione per l’IRI deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, è vincolante per 5 anni e può essere rinnovata.
Una volta esercitata l’opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più, ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini Ires (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa vengono tassate come reddito ordinario con le aliquote progressive Irpef.
Per le suddette imprese viene quindi introdotta la possibilità di optare per l’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con l’applicazione di un’aliquota allineata a quella dell’Ires, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci delle società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’Irpef dell’imprenditore e dei soci.
Ai sensi del nuovo art. 55-bis del Tuir, la base imponibile IRI va determinata come differenza tra il reddito d’impresa, determinato secondo le ordinarie disposizioni dettate dal Capo VI Titolo I del TUIR, e le somme prelevate dall’imprenditore a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili.
In occasione di Telefisco 2017 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per la determinazione della base imponibile IRI è necessario operare in due fasi: in primo luogo determinare il reddito d’impresa (al lordo della deduzione dell’utile) e, secondariamente, portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate, nei limiti del plafond IRI.
Un ulteriore chiarimento delle Entrate ha riguardato infine lo scomputo delle perdite dal plafond IRI: nella determinazione del plafond IRI occorre computare in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate mentre, qualora le stesse siano già state utilizzate in esercizi precedenti, tali perdite non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond IRI.