Diritto

Se il socio della snc non rendiconta la gestione all’altro è legittima l’esclusione dalla società


Quando la snc viene gestita secondo le regole dell’amministrazione disgiuntiva, in base a cui ai due soci competono distinti settori di attività della medesima società, la gestione patrimoniale, la redazione del bilancio e di ogni rendiconto dello specifico settore di attività attribuito a ciascun socio non possono considerarsi obblighi univoci spettanti ad entrambi i soci gestori.

Il socio preposto alla gestione patrimoniale e alla redazione del bilancio relativo al settore di attività della snc curato in proprio è dunque obbligato al rendiconto nei confronti dell’altro socio coamministratore della snc, il quale ha il diritto di essere informato della gestione del settore cui non è preposto e consultare i relativi documenti. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza del 3 febbraio scorso n. 2962, accogliendo il ricorso dell’amministratore e legale rappresentante di una snc contro il socio che aveva omesso di presentare al primo, i documenti relativi alla gestione del settore di attività della società che egli curava e per questo era stato escluso dalla società con delibera del Tribunale di Bari, delibera poi annullata dai giudici d’appello.

La Cassazione ha chiarito che nell’ipotesi di amministrazione disgiunta (artt. 2257, 2260, 2261 c.c.), valevole anche per la snc, in base al rimando di cui all’art. 2293 capo II titolo V del Codice Civile, i soci che non siano anche amministratori dell’unica azienda o i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore sono titolari di un diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali, con consultazione dei documenti di gestione e rendiconto a consuntivo all’esito.

Anche se viene presentato e redatto il rendiconto generale necessario per la ripartizione degli utili, esso non soddisfa ogni obbligo informativo legato al rendiconto proprio della gestione di ciascuna fase dell'attività, che può essere provocato appunto in relazione allo "svolgimento degli affari sociali", dunque anche per singole rilevanti operazioni ed a scopo preparatorio del primo, questo perché il suddetto rendiconto, ai sensi dell'art.2262 c.c., ha una portata appunto generale e rimanda alla formazione di un necessario documento unico di periodo correlato all'intero esercizio economico convenzionalmente assunto (oltre che parametrato ai criteri di redazione del bilancio delle società di capitali, sulla base di un principio esteso dalla giurisprudenza anche al rendiconto dell'amministrazione annuale di cui al cit. art.2361 co.2 c.c. - per Cass. 1036/2009, 4454/1995 - che pure ha portata eventuale), che non può sostituire i rendiconti parziali di subperiodo.

E’ legittima, dunque, l’esclusione dalla snc del socio che non rispetta l’obbligo di rendiconto inerente il settore di attività che gli compete in favore dell’altro socio, violando così il diritto di informazione di quest’ultimo relativamente al settore di attività della società del quale questi non si occupa.