Fisco

Il credito per attività di ricerca e sviluppo è cumulabile con i contributi UE


La risoluzione n. 12/E del 25 gennaio 2017 espone il caso di una società operante nel settore delle energie rinnovabili che realizza progetti di ricerca utilizzando contributi dell’UE. Tali contributi, rientranti nell’ambito del Settimo programma quadro e del programma Horizon 2020, sono calcolati in percentuale rispetto ai costi direttamente riferiti al progetto di ricerca (spese per il personale, subcontratti, attrezzature, etc.) e attribuiti in quota parte rispetto ai costi indiretti.

La società istante richiede alle Entrate se e in che misura tali contributi comunitari sono cumulabili con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall’articolo 1, comma 35 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Si ricorda che tale credito d’imposta è attribuito alle imprese che sostengono delle spese in attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale). Per i periodi d’imposta 2015-2016 il credito veniva riconosciuto nella misura del 50% nel caso in cui l’impresa sosteneva delle spese per personale altamente qualificato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo o per contratti di ricerca extra-muros (contratti con università, enti di ricerca e altre imprese); la misura veniva ridotta al 25% se le spese riguardavano attrezzature/strumenti di laboratorio o competenze tecniche e privative industriali. L’agevolazione premia le spese sostenute nelle suddette attività in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio 2012-2014. La Legge di bilancio 2017, commi 15 e 16 (L. 232/2016), ha prorogato l’agevolazione fino al 2020, incrementando la misura del credito al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili, a decorrere dal periodo d’imposta 2017.

Venendo alla risposta all’interpello della società istante, le Entrate ricordano che la norma istitutiva del credito prevede che l’agevolazione sia fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo non dispongano diversamente le norme disciplinanti le altre misure. Infatti, ai fini del credito d’imposta, i costi sono assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevute. Resta inteso che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti. Pertanto, con la risoluzione n. 12/E le Entrate confermano la possibilità di cumulo tra le due misure di favore.

Ricordiamo infine che l’agevolazione non rileva ai fini del calcolo degli aiuti de minimis (di cui ai regolamenti UE della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Per approfondimenti sul tema si rimanda ai seguenti articoli:

Circolare n. 5/E - Chiarimenti sul credito per attività di ricerca e sviluppo

Stabilità 2017: novità in materia di credito per attività di ricerca e sviluppo