Economia aziendale

Approfondimento sul nuovo OIC 29


L'Organisimo Italiano di Contabilità ha reso pubblica la versione definitiva di alcuni OIC oggetto di revisione in seguito alle novità introdotte dal DLgs 139/2015 (cd. Decreto Bilanci), le cui disposizioni entrano in vigore dagli esercizi che hanno inizio a partire dal 1°gennaio 2016.

Tra gli OIC aggiornati affrontiamo in particolare l'OIC 29 'Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio'.

Cambiamento di principi e stime contabili

Occorre in primo luogo chiariare che esistono due fattispecie di cambiamenti di principi contabili: obbligatori (se richiesti da novità normative) o facoltativi. I cambiamenti obbligatori seguono le disposizioni transitorie descritte nella legge o nei nuovi principi contabili di riferimento e, solo nel caso in cui le disposizioni transitorie non siano presenti, si applicano le disposizioni dell'OIC 29.

L'applicazione di un nuovo principio contabile può essere:

  • retroattiva:le nuove disposizioni si applicano anche alle operazioni interessate avvenute nell'esercizio precedente
  • prospettica: le nuove disposizioni si applicano solo alle operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento

Se la norma o il nuovo OIC non dispongono diversamente, la regola generale prevede che gli effetti derivanti dall'applicazione di un nuovo principio contabile vanno applicati retroattivamente. L'OIC 29 afferma che la contabilizzazione di tali effetti non passa da conto economico, bensì le rettifiche vengono rilevate sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. La posta rettificata è solitamente 'Utili portati a nuovo', ma possono essere utilizzate anche altre riserve se più appropriate.

Esistono, tuttavia, delle eccezioni all'applicazione retroattiva:

  1. Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o ciò risulta eccessivamente oneroso: la società non deve presentare i dati comparativi rettificati e si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.
  2. Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell’effetto pregresso è eccessivamente onerosa: la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile e se tale data coincide con l’inizio dell’esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal DLgs 139/2015, si hanno i seguenti effetti:

APPLICAZIONE PROSPETTICA APPLICAZIONE RETROATTIVA
  • COSTO AMMORTIZZATO
  • AVVIAMENTO
  • SPESE DI RICERCA
  • SPESE DI PUBBLICITA'
  • STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
  • AZIONI PROPRIE

 

Spese di pubblicità e ricerca

Le disposizioni transitorie del nuovo OIC 24 ci dicono che i costi di pubblicità – che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento – in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 in sede di riapertura generale dei conti all’1.01.2016 con la seguente scrittura:

RISERVA DI UTILI               a                          COSTI DI PUBBLICITA'

Fiscalmente viene mantenuto il precedente criterio di rilevazione e devono essere contabilizzate le imposte anticipate con la seguente scrittura

ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE           a              RISERVA DI UTILI

Parallelamente, i costi di ricerca  – che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di sviluppo – in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale.

Correzione di errori contabili

La rilevazione in bilancio degli errori contabili dipende dalla rilevanza o meno dell'errore.

L'OIC 29 definisce rilevante un errore se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

Gli ERRORI da considerarsi RILEVANTI, commessi in esercizi precedenti, sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore (anche in questo caso a rettifica della voce 'utili portati a nuovo' o altra riserva appropriata).

Gli ERRORI NON RILEVANTI, commessi in esercizi precedenti, sono contabilizzati nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.