Fisco

Ai fini della non imponibilità IVA, la navigazione d’alto mare deve essere effettiva e prevalente


La non imponibilità IVA prevista per le cessioni e le prestazioni relative alle navi adibite alla navigazione d’alto mare presuppone che tali navi, nell’anno precedente, abbiano effettuato viaggi oltre le 12 miglia marine in misura superiore al 70% e che tale condizione sia verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base della documentazione ufficiale. 

Con questo chiarimento, contenuto nella Risoluzione n.2 del 12 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito il significato di “nave adibita alla navigazione in alto mare”, ai fini della non imponibilità dell’art.8-bis, comma 1, lett. a) ed e), del D.P.R. n.633/1972.

In linea con la corrispondente previsione dell’art.148, lett. a), c) e d), della Direttiva n.20067112/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia (cause riunite C-181/04 e C-183/04), secondo cui l’esenzione si applica a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciale, industriale e della pesca”, l’Agenzia ha precisato che la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare si riferisce alle sole navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, e non, invece, alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.

In merio al concetto di “alto mare”, per garantire che il regime di non imponibilità di cui al citato art.8-bis del D.P.R. n.633/1972 sia applicato limitatamente alle navi che effettuano concretamente e in misura prevalente navigazione in alto mare, cioè oltre le 12 miglia marine previste dalla Convenzione di Montego Bay, è stato chiarito che gli Stati membri non possono basarsi esclusivamente su criteri oggettivi quali la lunghezza o la stazza delle navi. In particolare, non è sufficiente che la nave sia idonea alla navigazione d’alto mare, essendo necessario che la stessa, con riferimento all’anno precedente, abbia effettuato in misura superiore al 70% viaggi in alto mare e che tale condizione sia verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base della documentazione ufficiale.
Infine, per quanto riguarda le navi in fase di costruzione o che non hanno effettuato alcun viaggio in mare, l’Agenzia ha chiarito che il regime di non imponibilità può applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione dell’armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare per oltre il 70% dei viaggi. Tale dovrà essere verificata entro l’anno successivo al varo della nave in mare, salvo variazioni dell’imposta ai sensi dell’art.26 del D.P.R. n.633/1972.