E' possibile fruire dei bonus edilizi anche se il bonifico è effettuato tramite istituti di pagamento diversi da Banche o Poste
In data 20 gennaio 2017 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 9/E, in materia di modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici.
L'istante interpello è un ente non lucrativo che svolge attività di rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli istituti di pagamento di cui al DLgs 11/2010, il quale chiede si sapere se:
- gli istituti di pagamento citati possono garantire ai propri clienti la friuzione delle agevolazioni fiscali (bonus ristrutturazioni e bonus energetico)
- gli istituti di pagamento citati debbano effettuare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF o IRES dovuta dai soggetti beneficiari dei bonifici riportanti le causali richieste dal bonus ristrutturazioni e bonus energetico.
L'ente afferma che, essendo gli istituti di pagamento imprese finanziarie non bancarie ammesse ad offrire servizi di pagamento nell’ambito del mercato unico, l'esclusione degli stessi dalle procedure riguardanti i bonus fiscali citati andrebbe in conflitto con i principi costituzionali e comunitari in materia di parità di trattamento e tutela della concorrenza.
L'art. 25 del dl 78/2010 ha introdotto l’obbligo – a decorrere dal 1° luglio 2010 – per le banche e Poste Italiane di operare una ritenuta pari all'8% a titolo di acconto ai fini IRES ed IRPEF dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei bonifici disposti dai contribuenti; tale obbligo comporta l’assunzione in capo all'intermediario della qualifica di sostituto d’imposta, che come tale sarà tenuto a:
- versare la ritenuta operata;
- certificare al beneficiario del bonifico l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
- indicare nel 770 i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate e le ritenute effettuate
Il DM 41 del 18 febbraio 1998 ha previsto che il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
L'Agenzia ha risposto che gli istituti di pagamento, sulla base dell’articolo 114-sexies del TUB, sono autorizzati dalla Banca d’Italia ad effettuare i servizi di pagamento; tra i servizi ammessi, così come definiti dal DLgs 11/2010 è incluso il servizio di esecuzione di bonifici.
Gli istituti di pagamento, dunque, garantiscono ai propri clienti la fruizione degli incentivi fiscali, previa adesione alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF. Così facendo ricadono sugli stessi anche gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d’imposta.
Gli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia sono iscritti in un apposito albo consultabile pubblicamente.