Interventi per il risparmio energetico: proroga detrazione al 65% e nuove ipotesi al 70 - 75%
La Legge di bilancio 2017 (art.1, co.2, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha disposto la proroga della detrazione fiscale del 65% riconosciuta per le gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2017 è confermata la detrazione fiscale al 65% per i soggetti passivi Irpef e Ires che sostengono spese per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari indicate nell’allegato M del D. Lgs. 311/2006 (dal 1° gennaio 2015).
Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali sono stati invece prorogati fino al 31 dicembre 2021; tali interventi, nel caso in cui interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, beneficiano di una detrazione del 70% in luogo di quella ordinaria del 65%.
La detrazione è incrementata al 75% per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
Entrambe le detrazioni “maggiorate” al 70 o 75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Inoltre, la sussistenza delle condizioni valide ai fini della maggiorazione del beneficio, deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici; l’ENEA sarà l’ente incaricato ad effettuare i dovuti controlli su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista per la dichiarazione mendace.
Sono infine confermate le agevolazioni per i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti): le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, possono essere cedute al fornitore del bene (o del servizio) utilizzato per la realizzazione dell’intervento medesimo. In tal caso viene ceduto dal beneficiario al fornitore un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di parte del corrispettivo. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef, ad esempio per espressa previsione di legge o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni spettanti.