Legge di Stabilità 2017: le novità in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni
La Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016), pubblicata con GU n°297 del 21 dicembre 2016, ha apportato alcune modifiche all'art.2, comma 2 del DL 282/2002, in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni.
L'art.1 commi 554 e 555 della Legge 232/2016, infatti, riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, nonchè di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017.
Tali rivalutazioni permettono al contribuente di beneficiare di un minor carico fiscale ai fini Irpef in sede di cessione di tali partecipazioni o terreni, risparmiando sulla tassazione della plusvalenza (artt.67 e 68 del TUIR).
Le modalità di rideterminazione di tali valori sono definite dagli art. 5 e 7 della Legge 448/2001.
In particolare, per quanto riguarda titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati è possibile assumere, in luogo del costo di acquisto, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della società alla data della rivalutazione; valore determinato a seguito di perizia giurata, stilata da dottori commercialisti ovvero ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi.
Le condizioni previste dalla legge per applicare la rivalutazione delle quote sono le seguenti:
- effettuare la perizia ed il giuramento entro il 30 giugno 2017
- versare sull’intero valore delle partecipazioni rivalutate un’imposta sostitutiva alle imposte sui redditi dell’8% (sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate)
Inoltre, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione (entro il 30 giugno 2017) ovvero in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2017; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Allo stesso modo, per quanto riguarda i terreni edificabili e con destinazione agricola, è possibile assumere, in luogo del costo di acquisto, il valore del bene alla data della rivalutazione, determinato a seguito di perizia giurata di stima, stilata da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, iscritti agli appositi albi.
La Legge di Stabilità ha raddoppiato l'aliquota dell'imposta sostituiva sulle rivalutazioni di terreni effettuate nel 2017, che risulta così anch'essa pari all'8%.