Fisco

Comunicazioni di anomalia dal confronto tra Dichiarazione Iva e Spesometro


In data 15 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n°221446, con cui sono state individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 della Legge 190/2014 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

Nell'ottica di compliance tra amministrazione finanziaria e contribuente, infatti, l'Agenzia comunica tramite PEC ai soggetti passivi IVA le informazioni riguardanti eventuali anomalie riscontrate dal confronto tra le dichiarazioni IVA inviate e i dati inseriti nello spesometro del medesimo periodo d'imposta dai suoi clienti. Il soggetto passivo IVA potrà fornire eventuali elementi giustificativi (anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni) ovvero ravvedere l'omessa dichiarazione, in tutto o in parte, del volume d’affari conseguito.

Le informazioni fornite via PEC sono anche consultabili nel cassetto fiscale del contribuente:

  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  • somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi:
    • VE24, colonna 1 (Totale imponibile)
    • VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento)
    • VE32 (Altre operazioni non imponibili)
    • VE33 (Operazioni esenti)
    • VE34, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge)
    • VE36, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi)
    • VE37 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione)
  • importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del DL 78/2010 (spesometro);
  • ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione IVA
  • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione e codice fiscale)
  • ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA

In seguito alle novità che hanno interessato il ravvedimento operoso, in caso di effettivo errore il contribuente può correggere i propri errori beneficiando della riduzione delle sanzioni (in base alla data di regolarizzazione della violazione) a prescindere dall'inizio di contestazioni o controlli da parte dell'Agenzia, salvo la notifica di un atto di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità 36-bis, 54-bis oppure esiti di controllo formale 36-ter.

In particolare l'Agenzia informa che sono in arrivo le comunicazioni in questione per il periodo d'imposta 2013 e ne sono interessati 20.362 contribuenti.