Legge 225/2016 e semplificazioni fiscali: modifiche in materia di immobili
In sede di conversione in legge del DL 193/2016 è stato aggiunto, fra gli altri, l'articolo 7-quater, dal titolo 'Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali'.
In particolare, il comma 23 apporta alcune modifiche in materia di compilazione del quadro RW del modello Unico, che entrano in vigore a partire dal 3 dicembre 2016 (quindi si presume dall'Unico 2017).
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, degli investimenti all'estero ovvero delle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, non sussistono nei seguenti casi:
- nel caso di flussi finanziari e redditi derivanti da attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione ad intermediari residenti in Italia - e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento - assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva alla fonte da parte degli intermediari stessi;
- nel caso di depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro;
- (nuovo) nel caso di immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'IVIE (imposta sugli immobili detenuti all'estero)
Il comma 24 dell'art.7 quater del Dl 193/2016 interviene, invece, sulle violazioni in materia di cedolare secca e locazioni immobiliari, in vigore anch'esso dal 3 dicembre 2016.
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione per l'applicazione della cedolare secca (esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione) se il contribuente ha mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
La mancata presentazione, entro 30 giorni, della comunicazione relativa alla proroga (anche tacita) o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata a suo tempo esercitata l'opzione per la cedolare secca, comporta una sanzione fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non supera i 30 giorni.