Il certificato camerale libera l'ex socio dalle obbligazioni sociali verso i terzi
Per dimostrare la perdita dello status di socio in una società di persone - in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota - è sufficiente, a seguito della modifica dell'atto costitutivo, il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio: le risultanze del registro delle imprese, rispondendo al sistema di pubblicità legale accolto dall’ordinamento, sono infatti opponibili ai terzi e prevalgono sulle dichiarazioni presentate dalla società interessata contenenti una diversa indicazione.
Così ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n. 7688 del 27 marzo 2013, accogliendo il ricorso di una contribuente in merito ad un avviso di accertamento emesso dal Fisco per il mancato conteggio di una partecipazione societaria riferita aa una snc.
Più nello specifico, in forza del combinato disposto degli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una snc, una volta fuoriuscito dalla compagine sociale, risponde nei confronti dei terzi - inclusa l'Amministrazione finanziaria - soltanto delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui detta variazione sia stata iscritta nel registro delle imprese o, eventualmente, fino al momento, se anteriore, in cui il terzo ne sia venuto a conoscenza.
L'ex socio di una società di persone, qualora dovesse essere chiamato in giudizio per rispondere di obbligazioni sociali alle quali si ritiene estraneo, dovrà dunque dare prova dell'avvenuta pubblicità sul registro delle imprese per escludere la propria responsabilità.